Cassazione Penale, Ordinanza n. 20845/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna degli imputati per concorso nel tentato furto pluriaggravato. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto un coimputato e confermato la loro condanna per concorso in tentato furto pluriaggravato. I ricorsi si fondavano, per due imputati, su un unico motivo di vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata; per il terzo imputato, su un motivo analogo limitato alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, in ogni caso, generici, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era immune da evidenti illogicità, che il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo agli elementi ritenuti decisivi, e che la recidiva era stata correttamente apprezzata in concreto alla luce dei precedenti specifici, delle modalità del fatto e dell'incremento della pericolosità sociale desumibile dal rapporto tra precedente condotta e reato contestato.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato agli imputati
art. 56 c.p.
richiamato per la configurazione del tentativo
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto
art. 625 c.p.
richiamato per le aggravanti del furto contestato
art. 625, nn. 2, 5 e 7, c.p.
richiamato per la specifica pluralità di aggravanti oggetto di contestazione
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la valutazione in concreto della recidiva e del rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede un esame analitico di tutti gli elementi dedotti dalle parti: è sufficiente che il giudice valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendosi considerare implicitamente disattesi gli altri.
- La valutazione della recidiva non può essere fondata solo sulla gravità del fatto e sulla distanza temporale tra i reati; occorre un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., per verificare se i precedenti rivelino una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In cassazione il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata presenta una motivazione priva di evidenti illogicità e sorretta da una valutazione concreta degli elementi rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20674/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20704/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20706/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20707/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →