Sentenza del 13/12/2023 n. 34944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la cessione di un ramo d'azienda: le ricorrenti contestavano l'inclusione delle passività trasferite (accollo dei debiti) nel prezzo imponibile e, quindi, nella base di calcolo dell'imposta; chiedevano altresì che, essendo stati pattuiti corrispettivi distinti per singoli beni, si applicassero le aliquote specifiche per ciascun bene e non l'aliquota più elevata; infine impugnavano l'applicazione delle sanzioni ritenendo esistente incertezza normativa tale da escluderne l'applicabilità (richiamando D.Lgs. n.472/1997 art.6, L. n.212/2000 art.10 e D.Lgs. n.546/1992 art.8).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accollamento di debiti da parte del cessionario, se qualificato come modalità di pagamento del prezzo, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta di registro (richiamando consolidata giurisprudenza). Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'aliquota più elevata quando le parti hanno concordato un unico corrispettivo complessivo che tiene conto di tutte le voci attive e passive; la separata tassazione è possibile solo se espressamente pattuiti corrispettivi distinti per singoli cespiti. Infine la Corte ha escluso l'esistenza di un'incertezza normativa oggettiva nella fattispecie, per cui le sanzioni non sono state annullate. Ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate).
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro)
art. 21 comma 3; art. 23 commi 1 e ultimo; art. 43 comma 2; art. 51 comma 4
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda, la base imponibile è costituita dal valore del complesso aziendale o dal maggiore prezzo convenuto; l'accollo dei debiti può concorrere alla determinazione del prezzo quando qualificato come modalità di pagamento e, se esiste un unico corrispettivo omnicomprensivo, va applicata l'aliquota più elevata salvo corrispettivi espressamente distinti per singoli cespiti
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Stabilisce il principio dell'esenzione dalle sanzioni in caso di oggettiva incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistesse tale incertezza
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
Richiamata in tema di incertezza normativa e di esenzione dalle sanzioni; la Corte ha escluso che la normativa applicabile al caso concreto fosse caratterizzata da tale incertezza
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione all'onere probatorio e alla valutazione dell'incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per escludere le sanzioni
Codice Civile
Richiamato dalle parti in ordine al principio generale secondo cui il cessionario non subentra automaticamente nei debiti del cedente; la Corte ha però preso in considerazione la qualificazione negoziale data alle passività (se sono assunte come modalità di pagamento ciò incide sulla base imponibile)
Giurisprudenza - Cass. n. 23873/2015
Principio consolidato citato: in materia di imposta di registro relativa a cessione d'azienda, la base imponibile va determinata al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato quale modalità di pagamento del prezzo
Massime di principio
- Se il cessionario si accolla debiti del cedente e ciò è qualificato nell'atto come modalità di pagamento del prezzo, tali passività concorrono a formare la base imponibile dell'imposta di registro.
- Quando le parti pattuiscono un unico corrispettivo omnicomprensivo per il trasferimento di più beni o diritti, si applica, in linea generale, l'aliquota più elevata tra quelle spettanti; la separata tassazione è possibile solo se esistono corrispettivi espressamente distinti per singoli cespiti.
- L'interpretazione del contenuto negoziale dell'atto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo specifica violazione dei canoni legali di interpretazione o omesso esame di un fatto decisivo.
- Per ottenere l'annullamento delle sanzioni per 'incertezza normativa oggettiva' è necessario dimostrare che la norma era tale da non consentire, neppure mediante corretto procedimento interpretativo, una determinazione univoca della sua portata; non è sufficiente una mera controversia interpretativa.
- In operazioni di cessione di azienda è prudente documentare chiaramente la qualificazione delle passività trasferite e la natura del corrispettivo (se unico o distinti) per valutare correttamente il rischio tributario e la possibile applicazione di aliquote e sanzioni.
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