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Ordinanza

Ordinanza n. 3242/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’esito dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare riproponendo i motivi già dedotti davanti al TAR. In particolare, ha contestato la composizione della XII Sottocommissione, ha chiesto una correzione giudiziale del proprio elaborato, risultato gravemente insufficiente, ha censurato l’attribuzione del solo voto numerico quale motivazione del giudizio della Commissione e ha prospettato l’illegittimità della valutazione mediante comparazione del proprio elaborato con quelli di altri candidati. Ha inoltre prodotto un parere pro veritate volto a sostenere una diversa valutazione dell’elaborato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, non apprezzabilmente fondati i motivi riproposti. Ha condiviso la statuizione del TAR sulla censura relativa alla composizione della XII Sottocommissione. Ha escluso la possibilità di una correzione giudiziale dell’elaborato, anche in considerazione della grave insufficienza riportata. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico a esternare le ragioni della valutazione della Commissione, secondo il consolidato orientamento della Sezione. Ha respinto anche la censura basata sul confronto con gli elaborati di altri candidati, chiarendo che la correzione non si fonda su un raffronto comparativo. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, poiché la valutazione degli elaborati spetta in via esclusiva alla Commissione, la cui professionalità e terzietà non erano contestate, e il parere privato proveniva da un esperto scelto dalla stessa appellante. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata assunta nella fase cautelare con cognizione sommaria.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’appello contro l’ordinanza del TAR può essere respinto quando i motivi, già analiticamente esaminati dal primo giudice, non presentino a un primo sommario esame apprezzabili elementi di fondatezza.
  • Nelle procedure di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, il voto numerico può essere sufficiente a esternare le ragioni della valutazione della Commissione esaminatrice, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la Commissione esaminatrice nella correzione e nella valutazione dell’elaborato, salvo i limiti propri del sindacato giurisdizionale, e non può procedere a una correzione giudiziale dell’elaborato in luogo dell’organo tecnico competente.
  • La valutazione degli elaborati d’esame non deve fondarsi sul raffronto comparativo con gli elaborati di altri candidati, sicché la comparazione invocata dal candidato non dimostra di per sé l’illegittimità della correzione.
  • Un parere pro veritate redatto da un esperto privato scelto dal candidato non può prevalere sulla valutazione della Commissione esaminatrice, cui spetta in via esclusiva la competenza a correggere gli elaborati, quando siano incontestate la professionalità e la terzietà della Commissione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelareAppello
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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