Cassazione Penale, Sentenza n. 26237/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto concorrente, insieme a un coimputato che aveva definito la propria posizione con patteggiamento, nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In fatto, gli veniva attribuito di avere messo a disposizione il proprio garage e di avere, in alcune occasioni, guidato il furgone del coimputato per accompagnarlo a ritirare fotocopiatrici e altri materiali, nell'ambito di un sistema di raccolta di RAEE presso operatori commerciali, stoccaggio in centri occulti ed esportazione clandestina all'estero. Il ricorrente contestava: il travisamento della prova quanto al luogo in cui era stato rinvenuto il materiale; l'erronea ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, assumendo che il suo contributo fosse occasionale e sporadico; l'insussistenza del dolo di concorso, perché non consapevole dell'illiceità dell'attività e del profitto perseguito dal correo; la mancata applicazione dell'art. 114 c.p. per la marginalità del contributo prestato. Il pubblico ministero in Cassazione aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ritenendo le doglianze manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che non vi era una vera e propria doppia conforme, poiché la Corte d'appello aveva corretto alcuni passaggi fattuali del primo giudice, escludendo in particolare che il materiale presente nel garage dell'imputato fosse stato caricato su container spediti all'estero e smentendo il fermo stradale attribuito al ricorrente. Ha quindi rilevato che, pur nel richiamo alla giurisprudenza sul dolo richiesto per il concorso nel delitto di traffico illecito di rifiuti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente spiegato perché le significative divergenze rispetto alla sentenza di primo grado, favorevoli alla tesi difensiva sulla mancanza di consapevolezza dell'illiceità del profitto, dovessero essere considerate irrilevanti o comunque insufficienti a escludere il ragionevole dubbio sull'elemento soggettivo. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies c.p.
Per il concorso nel delitto è necessaria la prova della consapevolezza di aderire a un'organizzazione illecita diretta al traffico di rifiuti; il singolo concorrente non deve necessariamente perseguire egli stesso un ingiusto profitto, ma deve essere consapevole del profitto perseguito dai correi.
art. 114 c.p.
Richiamato come possibile base per valorizzare il contributo marginale e sporadico del concorrente, ma la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione perché assorbita dall'annullamento.
art. 444 c.p.p.
Indica che il coimputato aveva definito la propria posizione con patteggiamento.
Massime di principio
- Nel concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la responsabilità del concorrente richiede la prova della consapevolezza della natura illecita dell'organizzazione e del profitto perseguito dai correi; non basta un mero apporto materiale isolato se non accompagnato dalla conoscenza del disegno criminoso.
- Quando la decisione di appello si discosta sensibilmente dalla ricostruzione del primo giudice in punti decisivi e favorevoli all'imputato, il giudice di merito deve spiegare in modo specifico perché tali divergenze non incidano sul giudizio di colpevolezza e non determinino un ragionevole dubbio sull'elemento soggettivo.
- Nel giudizio di legittimità, l'insufficiente confronto con emergenze probatorie favorevoli alla difesa e con le divergenze tra le due decisioni di merito può integrare vizio di motivazione idoneo a determinare l'annullamento con rinvio.
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