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Ordinanza

Ordinanza n. 11460/2026 - Roma, Sezione 3Q

Ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. ordinanza di assegnazione del 18-30 settembre 2024 del Tribunale civile di Roma, sezione III, G.E. dott.ssa Giulia Messina, all’esito del procedimento esecutivo R.G.E. n. 9175/2020, con la quale è stato ordinato al terzo pignorato, Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO (di seguito “IFO”), di corrispondere la somma di € 53.391,17 a favored ella ricorrente entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero “nel termine di 120 giorni, di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996”, con l’avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l’assegnatario avrebbe potuto procedere in via esecutiva

Giustizia amministrativa202514931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di un'ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma, relativa al pagamento di € 53.391,17 da parte dell'IFO

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale civile di Roma all'esito di una procedura esecutiva presso terzi. L'ordinanza, notificata all'IFO il 25 ottobre 2024, imponeva il pagamento della somma di € 53.391,17 entro il termine indicato nel provvedimento, anche in riferimento al termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il termine sarebbe decorso senza pagamento. La ricorrente ha inoltre dedotto che l'ordinanza non è stata impugnata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e sarebbe quindi divenuta definitiva, chiedendone l'esecuzione anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni intimate non si sono costituite né hanno fornito i chiarimenti documentali richiesti dal TAR con una precedente ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Dalla verifica del fascicolo telematico ha rilevato che la precedente ordinanza istruttoria era stata comunicata soltanto alla parte ricorrente. Ha quindi reiterato la richiesta di chiarimenti e documenti alle amministrazioni evocate in giudizio, assegnando loro un termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della documentazione richiesta. Ha onerato la segreteria di comunicare via PEC l'ordinanza a tutte le parti cui era stato notificato il ricorso introduttivo e ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di un titolo giurisdizionale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    nel termine di 120 giorni, di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996

    È richiamato nell'ordinanza di assegnazione quale termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'amministrazione.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamato per attestare che, non essendo stata proposta opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di assegnazione sarebbe divenuta definitiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi necessari per verificare l'inottemperanza non risultano sufficientemente chiariti e una precedente ordinanza istruttoria non è stata comunicata a tutte le parti interessate, il giudice può reiterare gli incombenti istruttori, assegnando un nuovo termine per il deposito della documentazione e rinviando la decisione sull'ottemperanza.
  • La comunicazione dell'ordinanza istruttoria a tutte le parti cui è stato notificato il ricorso introduttivo costituisce un adempimento necessario per consentire il pieno svolgimento del contraddittorio e l'effettiva esecuzione degli incombenti disposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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