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Sentenza

Sentenza n. 492/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 13 febbraio 2024 n. 81

Giustizia amministrativa202501384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 81 del 13 febbraio 2024, relativa al riconoscimento della Carta docente e all’accredito di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 81/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2022-2023 e aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accreditandovi complessivamente euro 2.500,00. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente della ricorrente euro 2.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga obblighi alla pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, cui il giudicato ha riconosciuto diritto per gli anni indicati.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, richiamate dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi imposti alla pubblica amministrazione da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la pronuncia contenga statuizioni alle quali l’amministrazione debba conformarsi.
  • Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato che le impone un’attività puntualmente individuata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega o subdelega, purché siano precisati il presupposto dell’intervento sostitutivo, l’istanza della parte interessata e il termine per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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