Cassazione Civile, Ordinanza n. 24922/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I comproprietari di un appartamento impugnavano dinanzi alla Cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda di annullamento di una delibera condominiale del 6 maggio 2010, con cui era stato approvato il colore delle tende da sole sulla facciata. I ricorrenti sostenevano che la delibera del 2010 non fosse meramente ripetitiva, ma avesse contenuto innovativo e precettivo, mentre la precedente delibera del 15 maggio 2007 sarebbe stata solo interlocutoria o esplorativa, priva di decisorietà; di conseguenza, essi non avrebbero avuto interesse a impugnare quest'ultima. A sostegno richiamavano il contenuto degli ordini del giorno delle due assemblee e il fatto che la sanzione amministrativa del Comune di Torino facesse riferimento alla delibera del 2010. Il ricorso era formalmente incardinato sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione censure di insufficiente o contraddittoria motivazione, salvo il vizio costituzionale di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile. Ha inoltre osservato che le doglianze dei ricorrenti miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito circa il carattere precettivo o interlocutorio della delibera del 2007, senza denunciare specifiche violazioni delle regole legali di interpretazione. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti alle spese e l'ordine di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"
Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione, oppure all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca nei suoi requisiti essenziali o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione del minimo costituzionale della motivazione si traduce in nullità della sentenza.
artt. 1362 e seguenti c.c.
L'interpretazione di un atto o negozio è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, specificamente indicati e motivati dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di motivazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sono ammissibili solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o i vizi che integrano la mancanza assoluta, l'apparenza, la perplessità o l'incomprensibilità della motivazione.
- L'interpretazione di una delibera o di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione delle regole legali di interpretazione, che deve essere specificamente indicata e argomentata.
- Se la parte ricorrente contesta il significato precettivo o interlocutorio di una delibera senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, il motivo tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio ed è quindi inammissibile.
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