Sentenza n. 2711/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 28/2025, depositata e resa pubblica il 9 gennaio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 306/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 21 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 28/2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per euro 500,00 ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio per complessivi euro 1.000,00 e a pagare le spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 21 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del titolo e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, per l'esecuzione del giudicato, il ricorso al pagamento in conto sospeso e ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione, anche in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi ed economici derivanti dal titolo.
- Quando il titolo esecutivo comporta il pagamento di somme da parte di un'Amministrazione dello Stato, l'azione esecutiva non può essere esercitata prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, il giudizio di ottemperanza può essere accolto.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, incaricato di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari in caso di persistente inadempimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato recante obblighi di pagamento a carico di un'Amministrazione statale, il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il pagamento in conto sospeso e i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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