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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14006/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato l'istanza di ricusazione proposta da Staffieri Cataldo nei confronti del dott. Simone Spina, presidente del Collegio del Tribunale di Lucca. Successivamente il difensore ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale, pervenuta il 21/02/2025.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione. La Corte ha ritenuto che la rinuncia, essendo atto formale recettizio e irrevocabile (ai sensi dell'art. 589 c.p.p. con richiamo agli artt. 581, 582, 583 c.p.p.), fosse stata fatta nelle forme e nei termini richiesti e da difensore munito di procura speciale. Per conseguenza è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 589 c.p.p. nel senso che la rinuncia all'impugnazione è atto formale che, se reso nelle forme e nei termini previsti, determina l'inammissibilità del ricorso; l'art. 589 richiama gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p. per la forma e la prova della rappresentanza.

  • artt. 581, 582, 583 cod. proc. pen.

    artt. 581, 582, 583 c.p.p.

    Queste norme sono richiamate per assicurare la sicura provenienza della dichiarazione di rinuncia (esigenza di forma e di procura speciale o di idonea rappresentanza), requisito necessario perché la rinuncia produca effetti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'art. 616 c.p.p. consente la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità e senza distinzione di responsabilità specifica nella proposizione del ricorso.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993 (Carra); Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996 (Fucci); Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000 (Surdi); Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003 (Beltrami e altro)

    La consolidata giurisprudenza afferma che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che, se effettuata correttamente, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se resa in forma e nei termini previsti (art. 589 c.p.p. con richiamo agli artt. 581-583), è efficace e rende il ricorso inammissibile: verificare sempre che il difensore sia munito di procura speciale prima di ritenere l'impugnazione revocata.
  • La validità della rinuncia può essere dedotta dalla documentazione di procura speciale e dalla tempestività dell'atto; in assenza di tali requisiti, la rinuncia può essere contestata per mancanza di rappresentanza o di forma.
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.: spese processuali e somma a favore della Cassa delle ammende, salvo dimostrare l'assenza di colpa in casi valutabili dal giudice (la norma, però, non distingue tra le cause di inammissibilità).
  • Se si vuole revocare un'impugnazione, va verificato tempestivamente se la revoca sia ancora possibile; la giurisprudenza considera la rinuncia irrevocabile una volta perfezionata nei modi richiesti.
  • In situazioni analoghe, prima di presentare o rinunciare a un ricorso, è consigliabile procurarsi e documentare espressamente la procura speciale e la volontà del ricorrente, per evitare l'effetto automatico dell'inammissibilità e l'applicazione delle relative sanzioni.

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