Ordinanza n. 64/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Determina della Provincia di Terni prot. n. 8387 del 13.05.2026, recante aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso l’Istituto in favore di IVS Italia S.p.A. e della relativa (illeggibile) comunicazione; - dell’esito della procedura di gara di cui al provvedimento della medesima Provincia prot. n. 8614 del 18.05.2026; - del verbale della Commissione giudicatrice del 15.04.2026 recante ammissione e valutazione dell’offerta tecnica presentata da IVS Italia S.p.A. nella parte in cui ha ammesso e assegnato punteggio a quest’ultima; - del verbale della Commissione giudicatrice del 21.04.2026 recante proposta di aggiudicazione in favore di IVS Italia S.p.A.; - di tutti i verbali di gara non già menzionati e delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nella parte in cui hanno ammesso al proseguo della gara e attribuito punteggio alla IVS Italia S.p.A.; - della lex specialis di gara nella parte in cui ha previsto criteri di valutazione illegittimi, attribuendo 80 punti all’offerta economica e solo residuali 20 punti all’offerta tecnica; nonché nella parte in cui ha omesso di indicare gli elementi specifici oggetto di valutazione in ordine alla congruità dell’offerta in violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la determinazione di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei confronti della IVS Italia S.p.A.; e per la condanna dell’Amministrazione intimata a disporre l’esclusione della IVS Italia S.p.A. dal procedimento di gara in oggetto e provvedere alla rideterminazione della graduatoria finale, con collocazione della ricorrente al primo posto della stessa; nonché per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra l’Amministrazione resistente beneficiaria del servizio e la società controinteressata e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, in forma specifica, con esplicita richiesta di subentro nell’esecuzione del contratto, o, se del caso, per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande in favore dell’operatore economico controinteressato, unitamente agli atti di ammissione, valutazione e proposta di aggiudicazione e alla lex specialis
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa seconda classificata ha impugnato gli atti della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio presso un istituto scolastico, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria, la rideterminazione della graduatoria, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro o il risarcimento per equivalente. Ha dedotto la difformità dei distributori offerti dall’aggiudicataria rispetto alla lex specialis e alla normativa applicabile, con particolare riferimento ai requisiti di efficienza energetica e alla qualificazione dei macchinari come prodotti di nuova fabbricazione. Ha inoltre contestato la lex specialis per l’attribuzione di 80 punti all’offerta economica e di soli 20 punti all’offerta tecnica, nonché per l’omessa indicazione degli elementi specifici da considerare nella verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. È stata altresì contestata la mancata verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sostanzialmente ricompreso nell’oggetto dell’impugnazione anche il provvedimento di aggiudicazione adottato dall’istituto scolastico titolare del servizio, sebbene la comunicazione della centrale di committenza lo avesse indicato come esito della procedura. Ha riconosciuto l’interesse della ricorrente, seconda classificata, a ottenere l’esclusione dell’aggiudicataria. Pur riservando alla fase di merito l’approfondimento delle caratteristiche tecniche dei distributori, il Collegio ha ritenuto non privo di fumus boni iuris il motivo relativo al possesso dei requisiti di efficienza energetica e alla qualificabilità dei macchinari come di nuova fabbricazione, profili potenzialmente incidenti in modo significativo sulle offerte economiche. Quanto al periculum e alla comparazione degli interessi, ha valorizzato la qualità della ricorrente quale gestore uscente in proroga e l’esigenza di mantenere integra la situazione, evitando possibili soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio, anche a tutela dell’utenza, in vista dell’imminente anno scolastico. Ha quindi sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati e fissato l’udienza pubblica di merito per il 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha valutato il fumus boni iuris e comparato gli interessi contrapposti, sospendendo l’esecutività degli atti impugnati.
art. 110 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale parametro della censura relativa all’omessa indicazione, nella lex specialis, degli elementi specifici per la valutazione della congruità dell’offerta.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’interesse della seconda classificata a contestare l’ammissione e l’offerta dell’aggiudicataria sussiste quando l’eventuale esclusione dell’operatore primo classificato è idonea a determinare il conseguimento del primo posto in graduatoria.
- La valutazione cautelare delle caratteristiche tecniche dell’offerta può riconoscere il fumus boni iuris quando la contestata conformità dei prodotti o dei macchinari ai requisiti della lex specialis e della normativa, inclusi i requisiti di efficienza energetica e di nuova fabbricazione, può avere inciso significativamente sulla consistenza dell’offerta economica.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l’esigenza di mantenere integra la situazione di fatto può prevalere sull’esecuzione dell’aggiudicazione quando la sospensione consente di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione di un servizio destinato all’utenza, soprattutto se il ricorrente è il gestore uscente e il nuovo anno di servizio è imminente.
- L’oggetto dell’impugnazione può essere interpretato sostanzialmente in modo da ricomprendere il provvedimento di aggiudicazione effettivamente adottato dall’amministrazione titolare del servizio, quando esso risulti identificabile nella comunicazione della centrale di committenza come esito della procedura.
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