Corte di giustizia, Sentenza C-618/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018. — Rafal Prefeta contro Secretary of State for Work and Pensions. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Atto di adesione del 2003 – Allegato XII, capo 2 – Possibilità per uno Stato membro di derogare all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 e all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE – Cittadino polacco che non ha maturato un periodo di dodici mesi di lavoro registrato nello Stato membro ospitante. — Causa C-618/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto legittima, alla luce dell’Atto di adesione del 2003, la deroga britannica che subordinava l’accesso e la permanenza nel regime di lavoratore dei cittadini polacchi a un periodo ininterrotto di 12 mesi di lavoro registrato. In assenza di tale requisito, il sig. Prefeta non poteva conservare la qualità di lavoratore ai sensi della direttiva 2004/38 e dunque non poteva beneficiare della parità di trattamento del regolamento n. 492/2011. La seconda questione è stata assorbita.
Libera circolazione dei lavoratori: legittimità di una deroga transitoria che esclude un cittadino polacco dai benefici dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 in assenza di 12 mesi di lavoro registrato
La questione giuridica
Se l’allegato XII dell’Atto di adesione del 2003 consentisse al Regno Unito, durante il periodo transitorio, di escludere un cittadino polacco dai benefici dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 e, di riflesso, dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, quando egli non avesse lavorato nel territorio nazionale per un periodo ininterrotto di dodici mesi di lavoro registrato; in subordine, se tale lavoratore potesse invocare direttamente l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 per conservare la qualità di lavoratore.
Principio di diritto
L’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 autorizzava il Regno Unito, nel periodo transitorio, ad applicare una disciplina nazionale che subordinava l’accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro al previo svolgimento di 12 mesi di attività lavorativa registrata e, correlativamente, a escludere tali cittadini dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 quando tale condizione non fosse soddisfatta. Poiché la conservazione della qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, è presupposto per invocare la parità di trattamento dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il lavoratore che non raggiunga i 12 mesi richiesti non può far valere neppure quest’ultima disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003, allegato XII, capo 2, punti 1, 2, 5 e 9
- Articolo 45 TFUE
- Regolamento (UE) n. 492/2011, articolo 7, paragrafi 1 e 2, e articolo 41
- Direttiva 2004/38/CE, articolo 7, paragrafi 1 e 3, e articolo 38, paragrafi 2 e 3
- Regolamento (CEE) n. 1612/68
- Direttiva 68/360/CEE
- Direttiva 96/71/CE
Libera circolazione dei lavoratori e deroga transitoria per i cittadini polacchi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) del Regno Unito, nell’ambito di una controversia tra un cittadino polacco e il Secretary of State for Work and Pensions sul rifiuto di una prestazione collegata alla condizione di lavoratore. La Corte è chiamata a chiarire la portata delle disposizioni transitorie contenute nell’Atto di adesione del 2003 in rapporto alla direttiva 2004/38 e al regolamento n. 492/2011.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Rafal Prefeta, cittadino polacco, è entrato nel Regno Unito nel 2008 e ha lavorato dal 7 luglio 2009 all’11 marzo 2011. Aveva ottenuto il certificato di registrazione solo il 5 gennaio 2011, per cui il periodo di attività lavorativa registrata era di soli due mesi e sei giorni. Dopo la cessazione del lavoro per infortunio, si è registrato come disoccupato involontario e ha chiesto un’indennità occupazionale e di sostegno per motivi di reddito, riservata ai soli lavoratori ai sensi della normativa britannica applicabile.
Il Secretary of State ha respinto la domanda, ritenendo che il richiedente non avesse maturato un periodo ininterrotto di 12 mesi di lavoro registrato e non potesse quindi conservare la qualità di lavoratore. I giudici nazionali hanno quindi sottoposto alla Corte due quesiti: la compatibilità della disciplina britannica con l’Atto di adesione del 2003 e, in caso negativo, la possibilità di invocare direttamente l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’Atto di adesione del 2003, allegato XII, capo 2, punti 1, 2, 5 e 9;
- l’articolo 45 TFUE;
- il regolamento n. 492/2011, in particolare l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 41;
- la direttiva 2004/38, in particolare l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 38, paragrafi 2 e 3.
L’allegato XII consente agli Stati membri attuali di applicare, per un periodo transitorio, misure nazionali che disciplinano l’accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro, con la possibilità di derogare anche a disposizioni della direttiva 68/360, nella misura necessaria. Poiché il regolamento n. 492/2011 e la direttiva 2004/38 hanno sostituito, rispettivamente, il regolamento n. 1612/68 e la direttiva 68/360, i riferimenti agli atti abrogati si leggono come riferiti ai nuovi testi.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 disciplina la conservazione della qualità di lavoratore in ipotesi in cui il cittadino dell’Unione resti comunque idoneo a rientrare nel mercato del lavoro in un termine ragionevole. Tale disposizione non è, secondo la Corte, dissociabile dalle norme del regolamento n. 492/2011 che regolano l’accesso all’occupazione.
La Corte ricorda inoltre che le misure transitorie dell’Atto di adesione sono state concepite per evitare perturbazioni del mercato del lavoro degli Stati membri già appartenenti all’Unione, dovute all’ingresso massiccio di lavoratori dei nuovi Stati membri. Nel caso del Regno Unito, la normativa nazionale di attuazione ha introdotto un sistema di registrazione che manteneva i cittadini polacchi in un regime speciale fino al compimento di 12 mesi ininterrotti di lavoro registrato.
Secondo la Corte, consentire al lavoratore che non abbia completato tali 12 mesi di invocare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 avrebbe frustrato l’effettività della deroga transitoria, poiché gli avrebbe permesso di conservare la qualità di lavoratore e il relativo diritto di soggiorno nonostante il mancato rispetto della disciplina nazionale di accesso al mercato del lavoro. Per questa ragione, l’allegato XII, capo 2, punti 2 e 9, autorizzava il Regno Unito a disapplicare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 in una situazione come quella del sig. Prefeta.
Quanto all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, la Corte rileva che la parità di trattamento sui vantaggi sociali e fiscali spetta ai lavoratori. Poiché il sig. Prefeta non poteva conservare la qualità di lavoratore ai sensi della direttiva 2004/38, non poteva neppure invocare la disposizione del regolamento che presuppone tale qualità. La Corte precisa quindi che non occorre esaminare separatamente se l’Atto di adesione autorizzasse anche la disapplicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
La Corte aggiunge che il caso concreto non muta per il fatto che il sig. Prefeta avesse lavorato complessivamente per circa venti mesi: ciò che rileva è che, secondo il regime transitorio, egli aveva ottenuto la registrazione solo per un periodo complessivo inferiore ai 12 mesi richiesti.
Decisione
La Corte risponde che l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 deve essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio previsto, autorizzava il Regno Unito ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 un cittadino polacco che non avesse svolto attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi. Di conseguenza, non occorreva rispondere alla seconda questione pregiudiziale.
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