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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13661/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2016 e 2017 emessi da un comune. In fatto, la pretesa riguardava il mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale: secondo l'ente, l'immobile non costituiva dimora abituale della contribuente. La ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso su una nuova contestazione introdotta dal comune in appello, relativa ai consumi delle utenze dell'immobile, in asserita violazione del divieto di ius novorum e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione dell'art. 7, comma 1-bis, L. 212/2000, per avere l'amministrazione integrato o modificato la motivazione degli avvisi in giudizio introducendo elementi non presenti negli atti originari; 3) violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 669, L. 147/2013, per errata applicazione delle norme sull'esenzione IMU/TASI sull'abitazione principale, in asserita disapplicazione della sentenza Corte cost. n. 209/2022. La Corte di merito aveva invece valorizzato i consumi molto ridotti delle utenze elettriche e idriche come indice del fatto che l'immobile fosse solo saltuariamente utilizzato, concludendo che mancasse la dimora abituale della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi dedotti e ha confermato la proposta di definizione anticipata. Ha affermato che il richiamo ai consumi delle utenze da parte del comune in appello integrava una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto né una nuova domanda, perché diretto a contrastare il fatto costitutivo del diritto all'esenzione, rimasto a carico della contribuente. Ha inoltre rilevato che gli avvisi impugnati contenevano già la contestazione della mancata dimora abituale nell'immobile. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'orientamento derivante dalla Corte costituzionale n. 209/2022, precisando che la decisione costituzionale tutela il possessore che risieda e dimori abitualmente nell'immobile, indipendentemente dalla residenza del coniuge o del nucleo familiare, ma non supera l'accertamento di fatto, compiuto dal giudice di merito, della mancanza di dimora abituale. Ha anche escluso che potesse operare un giudicato esterno su annualità diverse, trattandosi di elementi fattuali variabili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e a ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di pronunciare oltre o su domanda diversa non è violato quando il giudice di merito valorizza elementi difensivi volti a contestare il fatto costitutivo della pretesa avversaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge sulla motivazione degli avvisi e sull'applicazione delle norme agevolative.

  • art. 7, comma 1-bis, L. 212/2000

    Vieta la motivazione postuma dell'atto impositivo, ma nel caso concreto non è stato ritenuto violato, poiché i rilievi sui consumi erano difese e non integrazione illegittima dell'atto.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese; queste ultime restano deducibili anche in grado di appello.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine di decadenza per le difese del resistente non si applica alle mere difese, che non sono soggette al divieto di ius novorum.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Consente il deposito in appello di documenti relativi a mere difese, come quelli sui consumi delle utenze.

  • art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

    È la norma sull'esenzione IMU per l'abitazione principale, letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022.

  • art. 1, comma 669, L. 147/2013

    Richiamato come disciplina della TASI in coerenza con il regime dell'abitazione principale e della relativa esenzione.

  • sentenza Corte cost. n. 209/2022

    Ha chiarito che, nel caso dei coniugi/possessori di più immobili, l'esenzione spetta al possessore che abbia residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile, indipendentemente dalla residenza o dimora del coniuge o del nucleo familiare; non elimina però la necessità della dimora abituale effettiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento di definizione accelerata/anticipata della controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione collegiale dopo l'opposizione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte per l'esito del giudizio.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano sempre deducibili le mere difese e le contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.
  • La contestazione dell'esistenza dei presupposti dell'esenzione tributaria integra una mera difesa, sicché l'ente impositore può svilupparla anche in appello e produrre i relativi documenti, nei limiti delle ragioni poste a base dell'atto impositivo.
  • In materia di IMU e TASI sull'abitazione principale, l'esenzione richiede che il possessore abbia residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile; la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 incide solo sul requisito riferito al nucleo familiare/coniuge, non sulla necessità della dimora abituale effettiva del contribuente.
  • L'accertamento della dimora abituale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, e può essere desunto anche da indici presuntivi come consumi anomali o molto ridotti delle utenze.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria periodica opera solo per fatti o rapporti aventi efficacia permanente o pluriennale; non si estende a elementi fattuali variabili e suscettibili di modificarsi di anno in anno.
  • La censura di nullità per ultrapetizione non è fondata quando il giudice utilizza un argomento difensivo che non amplia il thema decidendum, ma si limita a contrastare la prova del fatto costitutivo allegato dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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