Cassazione Civile, Ordinanza n. 17447/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con recupero di IRES, IVA e IRAP asseritamente non versate per gli anni 2004 e 2005. In primo grado la cartella era stata annullata solo per l'IRAP; in appello la Commissione tributaria regionale confermava la legittimità della ripresa per IRES e IVA, ritenendo che gli errori dichiarativi dovessero essere corretti con dichiarazione integrativa e che la documentazione prodotta non dimostrasse l'errore invocato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo Statuto del contribuente per mancata comunicazione di irregolarità; omesso esame di fatti decisivi relativi alla corretta imputazione dei versamenti dopo una scissione societaria e alla presentazione di una dichiarazione integrativa; ulteriori violazioni di legge per la ripresa IRES e IVA. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non fosse apparente, ma sufficiente al minimo costituzionale, e che non fosse dovuta la comunicazione preventiva di irregolarità perché la cartella traeva origine da omessi versamenti risultanti dai dati dichiarativi, senza incertezze interpretative rilevanti. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure con cui la ricorrente pretendeva una rivalutazione del merito e della prova, inclusa la ricostruzione dei versamenti e l'effettiva portata della scissione societaria. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare che, in presenza di una ragione di inammissibilità evidente o di ricorso prima facie infondato, il giudizio può essere definito senza previa integrazione del contraddittorio, in nome della ragionevole durata del processo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la censura di motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ribadisce che il controllo automatizzato e il conseguente ruolo sono legittimi per il recupero di omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione; la comunicazione preventiva non è necessaria quando non vi siano incertezze rilevanti sui dati dichiarati.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Non impone il contraddittorio preventivo in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione al controllo automatizzato IVA e alla legittimità del recupero senza preventiva comunicazione quando si tratti di mero mancato pagamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che, dopo la riformulazione, non è consentita la contestazione della mera sufficienza della motivazione né la richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
Richiamato per l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ai ricorsi contro sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è manifestamente infondato o presenta un'evidente ragione di inammissibilità, la Corte può definire immediatamente il processo senza integrare il contraddittorio verso eventuali litisconsorti non evocati, se ciò è irrilevante ai fini dell'esito.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, soltanto quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione concisa ma intelligibile supera il minimo costituzionale.
- In materia di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la comunicazione preventiva di irregolarità non è dovuta in ogni caso, ma solo se emergono incertezze rilevanti su aspetti della dichiarazione; se il recupero riguarda meri omessi versamenti risultanti dai dati dichiarati, l'iscrizione a ruolo è legittima anche senza previo contraddittorio.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più consentito denunciare in cassazione la mera insufficienza della motivazione o sollecitare una nuova valutazione delle prove, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti confini normativi.
- Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e la valutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito.
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