Cassazione Penale, Sentenza n. 19778/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riduzione di pena di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) per avere scelto di non proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna resa il 20/07/2022. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la sentenza era divenuta irrevocabile il 03/12/2022, cioè prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione (30/12/2022). Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge, sostenendo la natura sostanziale della modifica e la conseguente retroattività, richiamando anche il principio della Corte EDU nel caso Scoppola c. Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio già espresso (Sez. I n. 16054 del 10/03/2023) secondo cui l'applicabilità dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. richiede che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022). Anche assumendo la natura sostanziale della disposizione, opera il limite del giudicato previsto dall'art. 2, comma 4, cod. pen., per cui la norma di maggior favore non si applica alle sentenze già irrevocabili. Inoltre la Corte ha osservato che l'effetto premiale è strettamente connesso a una scelta processuale (la mancata impugnazione) che deve essere stata compiuta nella consapevolezza della norma; se la scelta è stata effettuata quando la norma non era vigente, non era ragionevole aspettarsi l'effetto premiale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)
inserito dal d.lgs. n.150 del 2022
introduce una riduzione di un sesto della pena per il mancato esercizio della facoltà di impugnazione avverso la sentenza di rito abbreviato; la sua applicabilità è subordinata al fatto che la sentenza sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della norma (30/12/2022)
d.lgs. n.150/2022
entrata in vigore 30/12/2022
riforma (c.d. riforma Cartabia) che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 442, comma 2-bis; le disposizioni favorevoli si applicano solo se il presupposto temporale (irrevocabilità dopo l'entrata in vigore) è rispettato
art. 2, comma 4, cod. pen.
"se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"
la clausola di maggiore favore (lex mitior) è limitata dal giudicato: non consente l'applicazione alle sentenze divenute irrevocabili prima della norma più favorevole
art. 7 CEDU e art. 117 Cost.
menzionati nella motivazione in relazione a possibili profili di legittimità costituzionale e convenzionale; la Corte ha ritenuto che la non retroattività della norma non contrasti con l'art. 7 CEDU né con l'art. 117 Cost.
artt. 3, 25 e 27 Cost.
citati nella valutazione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la norma compatibile anche con tali principi costituzionali
Giurisprudenza: Sez. I, n. 16054 del 10/03/2023 (rv 284545)
precedente della Cassazione che ha stabilito il principio che l'art. 442, comma 2-bis, si applica solo se la sentenza è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022
Massime di principio
- La riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si applica soltanto quando la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022).
- Anche se una disposizione ha natura sostanziale, l'art. 2, comma 4, cod. pen. impedisce l'applicazione favorevole alle sentenze già irrevocabili al momento della modifica legislativa (limite del giudicato).
- Per beneficiare della premialità collegata al mancato esercizio della impugnazione, la scelta processuale di non impugnare deve essere stata compiuta quando la norma favorevole era già vigente e prevedibile; decisioni prese prima della vigenza della norma non giustificano l'aspettativa del beneficio.
- Il richiamo al caso Scoppola c. Italia non è automaticamente applicabile: va valutata la fattispecie concreta, in particolare se la norma favorevole era già vigente e quale fosse l'aspettativa legittima del soggetto al momento della scelta processuale.
- In situazioni analoghe occorre verificare accuratamente le date rilevanti: data della sentenza, data di irrevocabilità e data di entrata in vigore della norma favorevole; se l'irrevocabilità è anteriore alla vigenza della norma, la richiesta di applicazione retroattiva è destinata a essere respinta.
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