Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3485/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, 4^ Sezione Lavoro, n. 3172/2021, pubblicata il 02/11/2021, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202507450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento dell'amministrazione in relazione all'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 3172/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 3172/2021, passata in giudicato. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di doglianza né il contenuto dell'attività amministrativa contestata. Nel corso del giudizio il Ministero della Salute ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, e le ricorrenti hanno dichiarato a verbale di aderire alla medesima conclusione, in ragione dell'intervenuta definizione della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della concorde dichiarazione delle parti circa l'intervenuta definizione della controversia. Il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta definizione della controversia, riconosciuta concordemente dalle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo interviene una definizione della controversia e le parti ne riconoscono concordemente l'avvenuta realizzazione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'amministrazione in relazione all'esito complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.