Cassazione Penale, Sentenza n. 1187/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 07/04/2021 del Tribunale di Torino che aveva omologato il patteggiamento e applicato la pena concordata per reati in materia di stupefacenti (artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e, per Kryeziu, anche per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. Le censure dedotte erano: per Pjetri la violazione dell'art. 129 c.p.p. (insufficiente motivazione), per Cekaj Erjald, Cekaj Saimir e Kryeziu violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, 4° comma c.p., per Kroni eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di patteggiamento fosse sufficiente (per Pjetri), in quanto la motivazione richiesta per l'omologazione è necessariamente succinta e collegata all'accordo. Per gli altri ricorsi ha applicato l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., ritenendo che le doglianze vertevano su profili commisurativi della pena (parametri dell'art. 133 c.p.) non configuranti l'illegittimità della sanzione e quindi esterne ai limiti di ammissibilità del gravame contro patteggiamento. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, in ragione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990
art. 74, comma 6; art. 73, comma 5
Gli artt. 73 e 74 disciplinano i reati e le aggravanti in materia di stupefacenti; la Corte assume la correttezza della qualificazione giuridica accettata dalle parti nell'ambito del patteggiamento
codice penale
Gli articoli relativi all'elemento di tentativo (art. 56) e alla fattispecie sostanziale richiamata (art. 629) sono stati considerati correttamente applicati al caso di Kryeziu secondo la sentenza impugnata
codice di procedura penale
L'art. 129 c.p.p. pone limiti e condizioni all'omologazione del patteggiamento; la Corte ricorda che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere succinta purché presenti descrizione del fatto, correttezza della qualificazione giuridica, esclusione delle ipotesi ostative previste dall'art. 129 e verifica della congruità della pena
codice di procedura penale
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: sono ammissibili i motivi di illegittimità della pena in senso formale (es. sanzione inesistente o eccedente il limite legale), non i profili meramente commisurativi
codice penale
art. 81, quarto comma; art. 133
L'art. 81, 4° c., riguarda il cumulo e la determinazione della pena; l'art. 133 fissa i parametri per il giudizio di determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che contestazioni basate su applicazione dei parametri di cui all'art. 133 costituiscano profili commisurativi non idonei a fondare l'impugnazione contro patteggiamento
Costituzione
Citato in relazione alla verifica della congruità della pena rispetto ai limiti costituzionali, nell'ambito dell'omologazione del patteggiamento
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Usata per fondare la possibilità di imputare ai ricorrenti l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La motivazione della sentenza che omologa un patteggiamento può essere succinta: è sufficiente la descrizione del fatto, la correttezza della qualificazione giuridica, l'esclusione delle ipotesi ostative ex art. 129 c.p.p. e la verifica di congruità della pena nei limiti costituzionali
- I ricorsi contro sentenze di patteggiamento sono ammissibili soltanto per censure che colgano l'illegittimità 'formale' della pena (p.es. sanzione non prevista o eccedente il limite legale); questioni di merito sulla congruità o commisurazione della pena sono inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Per contestare efficacemente una sentenza di patteggiamento conviene concentrare le doglianze su vizi di legge relativi alla procedura di omologazione o alla qualificazione giuridica, non su una richiesta di ricalcolo o riconsiderazione discrezionale della pena
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende (ex giurisprudenza costituzionale)
- Se si ritiene che la pena patteggiata ecceda il limite legale, la questione deve essere formulata chiaramente come vizio di illegittimità della sanzione (es. superamento del massimo legale); altrimenti il rimedio è probabilmente inammissibile
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