Cassazione Civile, Sentenza n. 4005/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Guarnieri, ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato se le irregolarità urbanistiche fossero percepibili dai sensi o se l'acquirente ne avesse effettiva conoscenza. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame, con disposizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato l'art. 1489 c.c., ritenendo che le difformità urbanistiche dell'immobile costituissero oneri/diritti altrui non dichiarati e quindi soggetti alla garanzia venditrice con prescrizione decennale. La ricorrente contestava tale qualificazione sostenendo che le difformità erano vizi che non impedivano il libero godimento dell'immobile (interessando solo piano interrato e sottotetto), che l'immobile era stato venduto a corpo e che l'acquirente era a conoscenza delle irregolarità; perciò doveva trovare applicazione il regime dei vizi (art. 1490 e art. 1495 c.c.) e la relativa prescrizione annuale. In primo e secondo grado sono emersi rilievi tecnici (CTU) su irregolarità: cantina adibita a cucina di 20,25 mq, sottotetto 25,20 mq con altezza insufficiente, bagno con altezza insufficiente. La Corte d'Appello aveva condannato la venditrice al risarcimento e alla riduzione del prezzo (importi quantificati in sentenza).
Norme richiamate
art. 1489 c.c.
La norma è stata applicata dalla Corte d'appello nella parte che tutela l'acquirente contro oneri o diritti non dichiarati che diminuiscono il libero godimento del bene; il venditore è responsabile salvo che dimostri che l'acquirente era a conoscenza. La Cassazione richiama la giurisprudenza che limita l'applicazione se gli oneri sono percepibili mediante i sensi (opere visibili e permanenti), perché in tal caso vince il principio della conoscenza del compratore.
art. 1495 c.c.
Richiamato nel confronto normativo: disciplina i rimedi dell'acquirente per i vizi della cosa e la relativa durata dell'azione (termine annuale dalla scoperta). La ricorrente sosteneva che le difformità dovessero essere inquadrate come vizi soggetti a tale regime.
art. 1490 c.c.
Richiamato nella prospettazione della ricorrente come norma di riferimento per i vizi, ossia per la qualificazione delle difformità come vizi della cosa e per l'applicazione del regime di responsabilità venditrice per vizi (connesso all'art. 1495).
Massime di principio
- Se le difformità urbanistiche sono non apparenti e non dichiarate, può applicarsi l'art. 1489 c.c. con conseguente tutela del compratore e prescrizione decennale, salvo prova che l'acquirente fosse effettivamente a conoscenza.
- Se le difformità sono percepibili direttamente mediante i sensi (opere visibili e permanenti), il compratore non può invocare l'affidamento sulla dichiarazione del venditore e rileva la sua conoscenza: in tal caso si tende a qualificare il problema come vizio cui si applicano le norme sui vizi (art. 1490 e 1495) e la prescrizione annuale.
- La prova della conoscenza dell'acquirente è centrale: la valutazione deve essere effettuata caso per caso con adeguata istruttoria (CTU, documenti contrattuali, planimetrie allegate, modalità di vendita a corpo o a misura).
- La presenza o assenza di planimetrie/atti allegati al preliminare o al rogito e la natura 'a corpo' della vendita influenzano la valutazione della conoscibilità delle difformità.
- In pratica, per valutare rimedi e termini prescrizionali occorre determinare (i) se la difformità costituisce onere/diritto gravante sulla cosa non apparente oppure un vizio, e (ii) se l'acquirente avrebbe potuto o dovuto accorgersene mediante una normale ispezione visiva o documentale.
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