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Sentenza

Sentenza n. 4801/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 5725/2024 del 13 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per cinque annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5725/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta Docente, per il valore corrispondente a quello perduto, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi o alla rivalutazione. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere all’attribuzione della carta e all’emissione dei relativi buoni elettronici, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito opponendosi, senza tuttavia dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato la propria legittimazione passiva del Ministero, il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Entro tale termine il Ministero dovrà assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e procedere all’emissione dei buoni elettronici relativi alle cinque annualità riconosciute, con la maggiorazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria stabilita dal giudicato. Il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni qualora l’amministrazione non adempia. Il commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso dell’eventuale commissario è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato in euro 1.000,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e di adottare, in caso di inerzia, le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per azionare l’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato del Tribunale di Napoli quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla data in cui sorgeva il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine previsto per l’adempimento nei confronti dell’amministrazione e quest’ultima non dimostra di aver eseguito gli obblighi derivanti dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione, una volta allegata l’inerzia rispetto a un giudicato esecutivo, l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi giudizialmente imposti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta, nell’eseguire il giudicato, può compiere tutti gli atti necessari all’adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, quando ciò sia indispensabile per dare concreta esecuzione alla pronuncia.
  • Le spese dell’attività commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate preventivamente dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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