Cassazione Civile, Ordinanza n. 17041/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal giudice penale per l'attività difensiva prestata da un avvocato in favore della persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dell'opposizione all'archiviazione. L'avvocato proponeva opposizione ex artt. 82, 84, 117 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 sostenendo che il compenso fosse stato liquidato in misura inferiore ai parametri forensi applicabili, anche dopo la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002, e chiedeva la liquidazione di euro 660,00. Il Tribunale accoglieva integralmente l'opposizione e rideterminava il compenso nell'importo richiesto, ma compensava le spese del giudizio di opposizione ritenendo che il Ministero, costituitosi, si fosse sostanzialmente rimesso alla decisione del giudice. Con il ricorso per cassazione l'avvocato denunciava violazione dell'art. 91 c.p.c., deducendo che, in un giudizio contenzioso quale l'opposizione al decreto di liquidazione, il principio di soccombenza imponeva la condanna del Ministero alle spese, non essendo configurabili i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile. In particolare, la mera mancata comparizione in udienza e il rimesso al prudente apprezzamento del giudice quanto ai poteri istruttori officiosi non integravano soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudizio di opposizione si era concluso con integrale soccombenza del Ministero della giustizia, sicché il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e non poteva compensare le spese in assenza dei presupposti tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c. ratione temporis. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato al Tribunale civile di Pordenone, in persona di diverso magistrato, per la regolamentazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 82 D.P.R. n. 115/2002
norma richiamata quale base dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato
art. 84 D.P.R. n. 115/2002
richiamata come disposizione del sistema di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato
art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002
richiamata per la riduzione di un terzo applicabile al compenso liquidabile
art. 117 D.P.R. n. 115/2002
richiamata come disposizione del procedimento di opposizione alla liquidazione
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
richiamata quale norma che disciplina l'opposizione ai decreti di pagamento/liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato
art. 410-bis c.p.p.
richiamato come fase/processo nel quale era stata prestata l'attività difensiva oggetto di liquidazione
art. 91 c.p.c.
il principio della soccombenza impone la condanna alle spese della parte totalmente soccombente, essendo la condanna alle spese causalmente connessa all'esito della lite
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma nel testo ratione temporis applicabile
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel testo applicabile, consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162
indicato come fonte del testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis
sentenza Corte cost. n. 77/2018
richiamata per l'interpretazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" assimilabili a quelle tipizzate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso professionale, se il ricorrente ottiene l'integrale accoglimento della domanda, la controparte costituita è totalmente soccombente e va applicato il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.
- La compensazione delle spese processuali è eccezionale e, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile, può essere disposta solo al ricorrere di presupposti tassativi; non è sufficiente il mero comportamento processuale della parte vittoriosa o la mancata comparizione in udienza della parte soccombente.
- La rimessione al giudice sull'eventuale esercizio di poteri istruttori officiosi, o la sostanziale non difesa nel merito, non esclude la soccombenza della parte che abbia comunque resistito chiedendo il rigetto della domanda e abbia costretto l'avversario ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze.
- La condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma segue causalmente l'esito della lite; pertanto la parte che risulti integralmente sconfitta nel giudizio deve, di regola, sopportare le spese del processo.
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