Cassazione Civile, Ordinanza n. 27960/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare a tassazione costi dedotti nell'anno 2007, ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti: in particolare, contratti di collaborazione occasionale ritenuti falsi. La CTP aveva accolto la ripresa fiscale ritenendo sufficienti gli elementi indiziari, mentre la CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 109, comma 5, TUIR, sostenendo che la CTR aveva svalutato indebitamente gli indizi addotti dall'Ufficio e aveva attribuito rilievo decisivo a circostanze relative ad annualità diverse, pur avendo essa stessa qualificato come "seri" gli indizi di inesistenza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse frainteso le ragioni poste a base dell'accertamento, cioè l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla valutazione della prova presuntiva: la CTR non poteva, dopo avere sostanzialmente riconosciuto la gravità degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, neutralizzarli richiamando fatti riferiti ad annualità precedenti senza ulteriori elementi idonei a privare quegli indizi della loro efficacia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva è sufficiente quando gli indizi abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; se il giudice li ritiene tali, non può poi disattenderli senza ulteriori elementi logicamente idonei a escluderne la rilevanza.
art. 109, comma 5, TUIR
La deducibilità dei costi è negata quando l'Ufficio contesti e provi, anche per presunzioni, che si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è stata dedotta, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del vizio denunciato ex art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fonda la ripresa fiscale su indizi gravi, precisi e concordanti di operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutarli unitariamente e non può neutralizzarli con elementi estranei o riferiti a periodi d'imposta diversi, salvo che tali elementi siano logicamente idonei a infirmare gli indizi stessi.
- Il giudice che ritenga provata, in via presuntiva, l'inesistenza delle operazioni non può successivamente negare rilevanza agli stessi fatti indiziari senza esplicitare una motivazione coerente e supportata da ulteriori elementi contrari aventi pari capacità dimostrativa.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'accertamento può essere sorretto da presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia completo e non contraddittorio.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione, il secondo motivo resta assorbito quando riguarda profili che non incidono più sull'esito del giudizio di legittimità.
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