Ordinanza n. 2690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio - Roma che aveva respinto il ricorso contro la mancata attribuzione della riserva del 15% prevista dal bando di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e la mancata considerazione, nella graduatoria concorsuale, del diritto alla riserva del 15% prevista dal bando in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale. Dal testo risulta che l'appellante aveva svolto servizio civile presso l'Università del Salento dal 24 agosto 2020 al 23 agosto 2021. Il mancato riconoscimento della riserva era derivato da un errore nella compilazione del modulo telematico, ritenuto dal Consiglio di Stato palesemente scusabile e riconoscibile dall'Amministrazione. È stata inoltre dedotta l'urgenza cautelare, in ragione dell'incidenza della posizione in graduatoria sulle chance di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR gravata. Ha ritenuto non controverso il diritto dell'appellante alla riserva del 15%, considerato lo svolgimento documentato del servizio civile, e ha qualificato come palesemente scusabile e riconoscibile dall'Amministrazione l'errore commesso nella compilazione telematica. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la posizione in graduatoria incideva sulle chance di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Ha fissato la discussione del merito al 17 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a. e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da eseguire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione nei successivi 15 giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, del bando di concorso
riserva del 15% prevista in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale
La riserva prevista dal bando spetta alla candidata che abbia effettivamente svolto senza demerito il servizio civile; nel caso concreto il relativo diritto è stato ritenuto non controverso.
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
Richiamato quale fondamento normativo della riserva in favore degli operatori volontari del servizio civile universale.
legge 6 marzo 2001, n. 64
Richiamata quale disciplina del servizio civile nazionale rilevante ai fini della riserva.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Utilizzato per fissare la discussione del merito del gravame a una data successiva all'esame cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami in considerazione dell'elevato numero dei soggetti inseriti nella graduatoria.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, l'errore commesso nella compilazione di un modulo telematico può essere considerato scusabile quando il diritto sostanziale dell'interessato risulti incontrovertibilmente sussistente e l'errore sia riconoscibile dall'Amministrazione sulla base degli elementi disponibili.
- La mancata indicazione o il mancato riconoscimento di una riserva concorsuale non può prevalere, in sede cautelare, quando sia pacifico che il candidato possiede il presupposto sostanziale richiesto dal bando e dalla legge per beneficiarne.
- Sussiste il periculum in mora quando la posizione del candidato nella graduatoria incide concretamente sulle sue chance di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
- Quando il numero dei soggetti inseriti in una graduatoria rende particolarmente gravosa l'integrazione ordinaria del contraddittorio, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando gli elementi essenziali del giudizio e imponendo termini perentori per l'adempimento e il deposito della relativa attestazione.
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