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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2810/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 324, comma 7, e 309 c.p.p.: si contestava che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente che la sopraelevazione contestata deriverebbe dalla posa di pannelli coibentati di spessore circa 63 cm, i quali secondo la normativa nazionale e regionale richiamata non dovrebbero essere computati ai fini urbanistico-edilizi e paesaggistici; si deduceva inoltre l'irrilevanza del ribassamento del piano di calpestio del sottotetto rispetto alla volumetria complessiva. Il ricorrente sosteneva che la mancata verifica di tali elementi avrebbe viziato la motivazione dell'ordinanza di rigetto del riesame

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista difetto radicale di motivazione: il Tribunale del riesame aveva effettivamente esaminato la tesi difensiva e l'aveva superata con argomentazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Tra i rilievi evidenziati, il Collegio ha segnalato l'assenza di menzione della posa dei pannelli nella relazione dell'ausiliario di polizia giudiziaria e l'assenza di prova fotografica; ha inoltre rilevato l'ampliamento del volume del piano sottotetto e il ribassamento del relativo solaio, valutando l'intervento come sopraelevazione complessiva di circa 60 cm che non poteva essere realizzata tramite la CILA prodotta e richiedeva autorizzazione sismica e paesaggistica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • artt. 44, 93, 94, 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norme del testo unico dell'edilizia richiamate in relazione ai reati contestati: la Corte rileva che, secondo il Tribunale del riesame, le opere contestate configuravano modifiche edilizie che eccedono la disciplina della CILA e richiedono permessi/autorizzazioni specifiche

  • art. 324, comma 7 c.p.p.

    Norma di procedimento riferita al riesame: il ricorrente invocava violazione di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la valutazione del fumus del reato

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di ricorso insieme all'art. 324; la Corte non ha ritenuto prospettata una violazione di legge attinente alla motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 14, comma 7, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102; art. 119, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. L. 17 luglio 2020, n. 77); L.r. Campania 10 agosto 2022, n. 13; punto 8.4.1. d.m. 14 gennaio 2008

    Normativa nazionale e regionale richiamata dalla difesa per sostenere che pannelli coibentati e interventi di efficientamento non dovrebbero essere computati ai fini edilizi/paesaggistici; la Corte osserva che tale deduzione non è stata dimostrata nel fascicolo istruttorio (assenza di documentazione e foto) e pertanto non ha impedito la valutazione contraria del Tribunale

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la regola di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure reali: il gravame è ammesso solo per violazione di legge consistente nella radicale assenza o mera apparenza della motivazione; ciò è stato applicato per concludere sull'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese e sull'onere del versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, nella fattispecie, non risultano elementi che facciano ritenere colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno è stata applicata la sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000,00

Massime di principio

  • In impugnazioni avverso misure cautelari reali la Cassazione valuta l'ammissibilità soprattutto in base alla presenza di un vizio di legge consistente nella radicale carenza o mera apparenza della motivazione; deduzioni meramente contrastate da argomentazione di merito del giudice del riesame difficilmente rendono ammissibile il ricorso
  • Se si dichiara che un intervento edilizio non è riconducibile alla CILA ma comporta variazioni volumetriche o necessita di autorizzazioni (sismiche, paesaggistiche), occorre produrre prove tecniche e documentali (relazioni tecniche, disegni, foto, certificazioni) che dimostrino concretamente la natura e la misura degli interventi
  • L'onere probatorio circa l'effettiva natura dei materiali o delle opere (es. pannelli coibentati e loro reale incidenza sulla volumetria) grava sul soggetto che deduce l'eccezione: assenza di riscontri nell'istruttoria può portare al rigetto della tesi difensiva
  • Modifiche di quota (sopraelevazioni o ribassamenti di solai) che incidono sull'altezza utile del sottotetto possono essere ritenute idonee ad aumentare la volumetria utile anche se la superficie a pianta rimane invariata; la valutazione tecnico-edilizia è decisiva
  • Per contestare in cassazione motivazioni ritenute carenti è necessario mostrare che la motivazione è radicalmente assente o puramente apparente: non è sufficiente il dissenso sulle valutazioni di fatto o sulle ritenute probatorie del giudice del riesame

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