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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-259/24

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 20 January 2025. — Tarek Kudsi Alattar v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark Chamain – Earlier national word mark CHAMAIN – Admissibility of evidence submitted for the first time before the Board of Appeal – Relative ground for invalidity – Comparison of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-259/24

Giurisprudenza europea62024TO0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato e in parte ampliato la nullità di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con il marchio svedese anteriore CHAMAIN. Viene ritenuto legittimo sia l’uso di prove prodotte per la prima volta in appello amministrativo, sia l’accertamento della somiglianza tra i segni e della confusione per alcune classi di prodotti. L’azione è quindi dichiarata manifestamente priva di fondamento in diritto e le spese restano a carico di ciascuna parte.

Marchio UE: conferma dell’invalidità parziale per rischio di confusione tra il segno figurativo CHAMAIN e il marchio nazionale anteriore CHAMAIN, con rigetto dell’azione come manifestamente infondata in diritto.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso avesse correttamente: 1) ammesso prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa dalla controparte nel procedimento amministrativo, ai sensi delle norme procedurali applicabili; 2) ritenuto sussistente il rischio di confusione tra il marchio figurativo contestato e il marchio anteriore nazionale, ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, nonostante le asserite differenze visive dovute agli elementi arabi del segno contestato.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso può ammettere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad essa quando siano, prima facie, pertinenti per la soluzione della controversia e siano stati prodotti tardivamente per ragioni valide, in particolare per contestare valutazioni della prima istanza. Conferma inoltre che, ai fini dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione sussiste quando i segni presentano un’elevata somiglianza visiva e identità fonetica e i prodotti sono identici o simili, anche se il segno contestato contiene elementi figurativi aggiuntivi che il pubblico non leggerà né pronuncerà; di conseguenza, l’azione è respinta come manifestamente priva di fondamento in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(2)(a)(ii) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 27(4) del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 54(1) delle regole di procedura delle commissioni di ricorso dell’EUIPO
  • Articolo 95(2) del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE figurativo "Chamain" e nullità parziale per rischio di confusione

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa nel contesto di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio. Il caso riguarda il conflitto tra un marchio UE figurativo contenente l’elemento verbale "chamain" e un marchio nazionale svedese anteriore, anch’esso denominato CHAMAIN.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva depositato un marchio UE figurativo per prodotti delle classi 5, 30 e 31. Una società terza aveva chiesto la declaratoria di nullità per tutti i prodotti designati, facendo valere il marchio nazionale svedese anteriore CHAMAIN, registrato per prodotti della classe 30.

La divisione cancellazione aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando il marchio contestato nullo per alcuni prodotti delle classi 5 e 30 sulla base dell’articolo 60(1)(a), in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso, riunite le impugnazioni di entrambe le parti, ha confermato la nullità per alcuni prodotti e l’ha estesa anche a "dietetic food and substances adapted for medical use; dietary supplements for human beings" in classe 5 e a "fresh herbs" in classe 31.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente deduceva essenzialmente due motivi:

  • violazione dell’articolo 54(1) delle regole di procedura delle commissioni di ricorso, per l’asserita illegittima ammissione di prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione;
  • violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, per erronea valutazione della somiglianza tra i segni e del rischio di confusione.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta in appello amministrativo

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 27(4) del regolamento delegato (UE) 2018/625 e dell’articolo 54(1) delle regole di procedura delle commissioni di ricorso, queste ultime possono accettare prove tardive se:

  • sono, prima facie, idonee a incidere sull’esito della controversia;
  • non sono state prodotte tempestivamente per ragioni valide, in particolare se servono a integrare prove già presentate o a contestare rilievi effettuati d’ufficio dalla prima istanza.

Nel caso di specie, la commissione aveva ritenuto ammissibili estratti di siti internet relativi alle modalità di commercializzazione dei prodotti, prodotti per la prima volta in appello amministrativo. Il Tribunale osserva che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare un errore di valutazione della commissione nel ritenere tali elementi pertinenti e diretti a contestare le conclusioni della divisione cancellazione. Il primo motivo è quindi respinto come manifestamente infondato.

Valutazione del rischio di confusione ex articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001

Il Tribunale richiama i criteri consolidati: il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante, della somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, nonché del principio di interdipendenza tra tali fattori. Per l’applicazione dell’articolo 8(1)(b) è necessario che i marchi siano identici o simili e che i prodotti o servizi siano identici o simili.

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale e, per i prodotti della classe 5, anche i professionisti della salute, con un livello di attenzione da medio a relativamente elevato. Il territorio rilevante era la Svezia, in quanto territorio di protezione del marchio anteriore. Il ricorrente non contestava tali premesse.

Quanto ai prodotti, la commissione aveva ritenuto alcuni dei prodotti del marchio contestato identici o simili, in varia misura, ai prodotti coperti dal marchio anteriore, mentre altri erano dissimili. Anche su questo punto il ricorrente non muoveva contestazioni.

Somiglianza dei segni: rilievo dell’elemento verbale "chamain"

Nel confronto dei segni, la commissione aveva rilevato:

  • un’elevata somiglianza visiva, per la coincidenza dell’elemento verbale "chamain";
  • identità fonetica;
  • assenza di significato concettuale di entrambi i segni;
  • carattere figurativo degli elementi arabi del marchio contestato, non leggibili dal pubblico di riferimento.

Il Tribunale conferma che, pur essendo in linea di principio gli elementi verbali più distintivi di quelli figurativi, ciò non esclude che un elemento figurativo possa assumere un ruolo equivalente. Tuttavia, nel caso concreto, il fatto che gli elementi arabi occupino uno spazio paragonabile a quello della componente verbale non basta a neutralizzare la rilevanza del termine "chamain", che il pubblico può leggere e pronunciare, e con cui è più facile riferirsi ai prodotti.

Il ricorrente non dimostra che gli elementi arabi modifichino l’impressione complessiva al punto da escludere la somiglianza visiva, né spiega in modo convincente l’applicabilità della giurisprudenza invocata, relativa a casi con elementi distintivi ulteriori o con segni figurativi dominati da componenti non coincidenti.

Valutazione globale della confusione

Dato l’alto grado di somiglianza tra i segni e l’identità/forte somiglianza di alcuni prodotti, la commissione aveva concluso che per tali prodotti il rischio di confusione non era escluso, anche considerando il livello di attenzione del pubblico e il carattere distintivo dei segni. Per i prodotti dissimili, invece, la nullità non era stata confermata.

Il Tribunale constata che il ricorrente non propone alcuna critica specifica idonea a rimettere in discussione questa valutazione globale. Non contestando gli altri fattori valorizzati dalla commissione, il secondo motivo è anch’esso respinto come manifestamente infondato.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso come manifestamente privo di fondamento in diritto, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Quanto alle spese, poiché non si è tenuta udienza e l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo in caso di udienza, ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, in materia di marchi UE, la commissione di ricorso può ammettere prove tardive se pertinenti e giustificate, e che il rischio di confusione può sussistere anche quando il marchio contestato contenga elementi figurativi non pronunciabili, se l’elemento verbale comune domina la percezione del segno e i prodotti sono identici o simili.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiorischio di confusioneprove nel procedimento amministrativo EUIPOprocedimento dinanzi al tribunale dell'unione europea

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