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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-188/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 gennaio 2025. — Land Niedersachsen contro Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS "MSC Flaminia". — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Direttiva 2006/12/CE – Direttiva 2008/98/CE – Nozione di “rifiuti” – Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento – Articolo 1, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) – Validità – Interpretazione conforme alla Convenzione di Basilea – Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare – Nozione di “sbarco dei rifiuti” – Sbarco parziale dei rifiuti in un porto sicuro. — Causa C-188/23

Giurisprudenza europea62023CJ0188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’eccezione prevista per i rifiuti prodotti a bordo di navi dopo un’avaria in alto mare. Ha escluso che tale deroga continui ad applicarsi ai residui rimasti sulla nave quando una parte di essi sia già stata sbarcata in un porto sicuro: in tale situazione la successiva spedizione è soggetta al regolamento n. 1013/2006 e alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. La soluzione è stata ritenuta conforme alla Convenzione di Basilea, che la Corte ha interpretato in modo coerente con l’obiettivo di tutela dell’ambiente e della salute umana.

Spedizione di rifiuti prodotti a bordo di una nave dopo un’avaria in alto mare: l’esclusione dall’ambito del regolamento n. 1013/2006 cessa per i rifiuti rimasti a bordo quando una parte sia già stata sbarcata in un porto sicuro.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 sia invalido o, in subordine, debba essere interpretato restrittivamente alla luce dell’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione di Basilea, con riguardo ai rifiuti pericolosi prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare e non ancora sbarcati, ma successivamente trasportati insieme alla nave dopo che una parte dei rifiuti è stata già sbarcata in un porto sicuro.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che l’esclusione dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per i rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare vale solo fino a quando tali rifiuti restano a bordo senza essere sbarcati; se una parte dei rifiuti è già stata sbarcata in un porto sicuro per recupero o smaltimento, i rifiuti rimasti sulla nave e destinati a essere spediti insieme ad essa ricadono nuovamente nell’ambito del regolamento e devono essere assoggettati alla procedura di notifica e autorizzazione, soluzione compatibile con l’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione di Basilea.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articolo 31
  • Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, articoli 1, 4, 6, 10 e allegati I, II, VIII
  • Direttiva 2006/12/CE, articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
  • Direttiva 2008/98/CE, articolo 3, punto 1
  • Regolamento (CE) n. 1013/2006, articoli 1, 2 e 3, in particolare articolo 1, paragrafo 3, lettera b)
  • Decisione 93/98/CEE

Spedizione di rifiuti prodotti a bordo di una nave dopo avaria in alto mare

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht München in una controversia tra il Land Niedersachsen e la società armatoriale Conti 11, relativa ai costi e alla legittimità dell’imposizione di una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per il trasporto di residui presenti a bordo della nave "MSC Flaminia" dopo un incendio ed esplosioni in alto mare.

Fatti e procedimento principale

Durante una traversata da Charleston ad Anversa, la nave Flaminia subì un grave incidente con incendio ed esplosioni. Dopo l’attracco in Germania e la gestione dell’emergenza, le autorità del Land della Bassa Sassonia considerarono come rifiuti la nave stessa e vari residui, tra cui acqua di spegnimento, fanghi e rottami metallici, imponendo l’avvio della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte prevista dal regolamento n. 1013/2006.

Parte dei residui fu poi sbarcata in un porto sicuro; i rimanenti rifiuti, ancora a bordo, furono successivamente trasportati insieme alla nave verso la Romania. La Conti chiese il risarcimento dei danni sostenendo che l’imposizione della procedura fosse illegittima.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 sia invalido perché, così interpretato, escluderebbe dal controllo anche rifiuti pericolosi prodotti da un’avaria e non derivanti dall’esercizio normale della nave;
  • in subordine, se la stessa disposizione debba essere interpretata restrittivamente nel senso che tali rifiuti non possano più considerarsi "rifiuti prodotti a bordo" quando una parte sia già stata sbarcata in un porto sicuro.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • la Convenzione di Basilea, in particolare gli articoli 1, 4, 6 e 10;
  • la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articolo 31, per l’interpretazione della Convenzione di Basilea;
  • la direttiva 2006/12/CE e la direttiva 2008/98/CE per la nozione di rifiuto;
  • il regolamento n. 1013/2006, soprattutto gli articoli 1, 2 e 3.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che il regolamento n. 1013/2006 è stato adottato per conformare il diritto dell’Unione alla Convenzione di Basilea e che la sua finalità principale è la protezione dell’ambiente. L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), costituisce un’eccezione al principio generale dell’assoggettamento delle spedizioni di rifiuti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e deve quindi essere interpretato restrittivamente.

Secondo la Corte, l’esclusione prevista per i rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare è giustificata dal carattere improvviso e imprevedibile di tali rifiuti, che può impedire al responsabile della nave di disporre tempestivamente delle informazioni necessarie per la procedura. Tuttavia, quando una parte dei rifiuti è già stata sbarcata in un porto sicuro, il responsabile della nave è ragionevolmente in grado di conoscere la quantità e la natura dei residui rimasti a bordo. In tale situazione, lasciare i residui ulteriori fuori dal sistema di controllo priverebbe la procedura del suo effetto utile e comprometterebbe gli obiettivi di tutela ambientale e di riduzione al minimo dei movimenti di rifiuti.

La Corte ha aggiunto che questa interpretazione evita incertezze applicative e garantisce la responsabilizzazione del produttore o del responsabile della nave. Ha poi precisato che, nel caso concreto, i rifiuti rimasti a bordo della Flaminia dopo lo sbarco parziale ricadevano nell’ambito del regolamento e avrebbero dovuto essere notificati.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 va interpretato nel senso che la deroga non si applica più ai rifiuti rimasti a bordo di una nave destinati a essere spediti insieme alla nave, dopo che una parte dei rifiuti è stata sbarcata in un porto sicuro per recupero o smaltimento. Tale interpretazione è conforme all’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione di Basilea.

Principio ricavabile

Quando, a seguito di un’avaria in alto mare, una parte dei rifiuti prodotti a bordo di una nave sia già stata sbarcata in un porto sicuro, i rifiuti residui rimasti a bordo e destinati a ulteriore trasporto non beneficiano più dell’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 e devono essere sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Come è indicizzato

Materiespedizioni di rifiutirifiuti pericolosidiritto ambientale dell’ueconvenzioni internazionalitrasporto marittimo e gestione dei rifiuti

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