Cassazione Penale, Sentenza n. 16394/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Passaro era stato condannato dal Tribunale di Chieti (con conferma dalla Corte d'appello dell'Aquila) a 3 mesi di arresto per la presunta violazione dell'art. 76 del D.L.vo 6/9/2011, n. 159, per aver fatto ritorno nel Comune di Miglianico in violazione del foglio di via obbligatorio. Il ricorrente ha dedotto che l'atto amministrativo impugnato (il foglio di via) era privo della prescrizione di "fare rientro nel luogo di residenza", contenente soltanto il divieto di ritornare nel Comune, e quindi illegittimo; avendo il provvedimento amministrativo i due elementi (intimazione a fare rientro e divieto di ritornare) come condizioni inscindibili per la legittima emissione del foglio di via, la mancanza della prima rendeva il provvedimento invalido e, conseguentemente, il fatto penale contestato insussistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il Collegio ha ritenuto che il giudice di merito non abbia effettuato il necessario scrutinio dell'atto amministrativo e ha richiamato un orientamento consolidato della Corte secondo cui la mancanza della prescrizione di rientro nel luogo di residenza rende illegittimo il foglio di via obbligatorio; l'illegittimità rilevata in bonam partem determina l'insussistenza del reato contestato.
Norme richiamate
art. 76 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
art. 76 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
La Corte ha interpretato che la fattispecie penale richiede un provvedimento amministrativo legittimo (foglio di via obbligatorio) e che la legittimità di tale provvedimento presuppone entrambe le prescrizioni: l'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel comune oggetto dell'ordine. L'assenza di una delle due rende il provvedimento illegittimo e fa venire meno il reato previsto dall'art. 76
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I)
Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019 (Hristea); Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019 (P.G. in proc. Patruta); Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019 (P.G. in proc. Bisello); Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019 (P.G. in proc. Da Corte Davinson); Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019 (P.G. in proc. Bordin); Sez. 1, n. 4074 del 9/1/2019 (P.G. in proc. Pipis); Sez. 1, n. 11645 del 10/1/2020 (Seferovic Adriana)
Orientamento consolidato secondo cui le prescrizioni 'fare rientro nel luogo di residenza' e 'non ritornare nel comune' sono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; l'illegittimità del provvedimento amministrativo è sindacabile in sede penale e può portare alla disapplicazione dello stesso con conseguente proscioglimento per insussistenza del fatto
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è legittimo solo se contiene entrambe le prescrizioni: l'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel comune; la mancanza di una di esse invalida il provvedimento
- Il giudice penale può sindacare, in bonam partem, la legittimità dell'atto amministrativo che integra la fattispecie di reato; se l'atto è illegittimo, il reato può essere dichiarato insussistente
- In casi simili la difesa dovrebbe contestare tempestivamente il contenuto formale e sostanziale del provvedimento amministrativo (e.g. assenza della prescrizione di rientro) e chiedere l'annullamento o la disapplicazione dell'atto in sede penale
- Se l'illegittimità dell'atto è manifesta e rilevante ai fini dell'imputazione, la Cassazione può annullare senza rinvio per insussistenza del fatto
- Nel valutare la legittimità del foglio di via occorre documentare il luogo di residenza del destinatario e verificare che l'ordine amministrativo abbia espressamente disposto l'intimazione a rientrare; l'assenza di questa indicazione è decisiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →