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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20760/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva escluso la sua pretesa creditoria (circa € 253.000) per l'attività svolta quale amministratrice della Idroterme Villasor s.r.l. deducendo violazione di legge (artt. 2634 e 2389 c.c.) e vizio di motivazione. Carboni sosteneva che la prestazione era effettivamente resa sin dal 2014 e che, a fronte della documentazione prodotta, non poteva desumersi la gratuità del mandato per la sola assenza di previsione statutaria o di delibera assembleare; richiamava la presunzione di onerosità della prestazione e la tutela costituzionale del diritto alla retribuzione, rilevando inoltre che l'assenza di deliberazioni avrebbe potuto esporla a rischi penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi rispetto al contenuto della decisione impugnata. Ha ritenuto che il nucleo decisorio del Tribunale di Cagliari fosse fondato sulla valutazione della condotta anteriore della Carboni (assenza di formalizzazioni del compenso e mancate richieste di pagamento per anni), elementi logicamente idonei a far emergere la gratuità del mandato e la mancanza della buona fede necessaria per la tutela del credito inciso da confisca ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159/2011. Poiché il ricorso non ha offerto argomentazioni concrete e alternative sulla pregressa condotta, è risultato generico e inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di € 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n.159/2011

    La norma sul regime dei crediti dopo la confisca è stata intesa come richiedente la valutazione della buona fede del richiedente il credito; la Corte ha ritenuto le condotte pregresse (assenza di atti formali e di richieste di pagamento) indicatori legittimi per escludere la buona fede e, quindi, l'ammissione del credito.

  • art. 2634 cod. civ.

    La ricorrente ha richiamato questa norma (relativa all'azione di responsabilità contro gli amministratori) ma la Corte non ha affrontato un'interpretazione sostanziale della norma nel merito, giudicando i motivi di cassazione generici e non strutturati per dimostrare una violazione di legge.

  • art. 2389 cod. civ.

    Anche questa norma (che disciplina l'amministrazione nelle società per azioni) è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non l'ha valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso; non è emersa una interpretazione applicativa favorevole alla ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In procedura di opposizione ex art.59 d.lgs. n.159/2011 la valutazione dell'ammissione del credito post-confisca tiene conto della buona fede del richiedente: l'assenza di atti formali (statuto, nomina, delibere) e la mancanza di richieste di pagamento nel tempo possono essere considerati indici della gratuità dell'incarico.
  • Per far valere un credito di amministratore conviene produrre prove formali (contratti, delibere assembleari, incarichi nominativi, documentazione di approvazione del compenso) e fatti oggettivi (fatture, ordini di pagamento, comunicazioni formali di richiesta compenso) che dimostrino l'onerosità della prestazione.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente al contenuto della decisione impugnata: argomentazioni generiche o astratte rischiano l'inammissibilità.
  • Richiamare norme sostanziali (es. artt. 2634, 2389 c.c.) senza ricondurre chiaramente la violazione al caso concreto non è sufficiente; occorre dimostrare concretamente l'errore di diritto o di fatto della decisione impugnata.
  • Esiste il rischio di sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.) per ricorsi ritenuti infondati o presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; valutare quindi attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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