Sentenza n. 1217/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato al Ministero di corrispondere euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente relativa all'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta in suo favore la somma complessiva di euro 500,00, da corrispondere mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte della mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine al Ministero di pagare le somme dovute, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non è costitutivo del diritto di credito: l'ammontare dovuto deve essere ricavato dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha dichiarato l'inottemperanza, assegnato un termine per adempiere e nominato un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Forniscono i parametri legali per verificare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilaterali del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del credito: il diritto e la sua esatta consistenza devono essere ricavati dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già eseguiti.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza non vincolano definitivamente l'amministrazione debitrice, che deve determinare l'importo dovuto in conformità al titolo giudiziale e ai parametri legali applicabili.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'amministrazione statale non può opporre tale termine all'azione di ottemperanza diretta al recupero coattivo delle somme dovute.
- In caso di accertata inottemperanza di un'amministrazione a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine e all'istanza del creditore.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'incarico di esecuzione del giudicato rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →