Cassazione Penale, Sentenza n. 24625/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e procedendo direttamente alla correzione dell'errore rilevato. Ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello per erronea applicazione degli artt. 442 e 597 c.p.p., sostenendo che la Corte, pur avendo in motivazione e in dispositivo riconosciuto la prevalenza della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6), c.p. (riparazione del danno), non aveva operato la riduzione della pena prevista per il rito abbreviato, determinando così una pena indicata pari a quella del primo grado senza l'ulteriore sconto processuale.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen.
Riconoscimento della circostanza attenuante per la riparazione del danno; la Corte d'appello ha riformulato il bilanciamento delle circostanze passando da equivalenza a prevalenza delle attenuanti.
artt. 442 e 597 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme rilevanti per la corretta applicazione e determinazione della pena; la contestazione riguarda l'errata operazione di calcolo/scomputo della riduzione prevista per il rito abbreviato.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
Disciplina procedurale che consente la requisitoria scritta e la decisione senza discussione orale in sede di cassazione nella situazione di causa; la requisitoria è stata svolta per iscritto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti e nei termini indicati dalla disposizione.
Massime di principio
- Se la Corte modifica il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti passandolo da equivalenza a prevalenza delle attenuanti, deve anche applicare tutte le conseguenti riduzioni di pena previste (compresa la riduzione per il rito abbreviato, se dovuta).
- La Corte di cassazione può correggere direttamente errori materiali o di calcolo sulla quantificazione della pena quando la rettifica sia univoca e desumibile dagli atti, annullando senza rinvio e rideterminando la pena.
- In presenza di rito abbreviato il giudice deve esplicitare nel dispositivo l'applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito; l'omissione è emendabile se la volontà di applicarla risulta chiara in motivazione.
- Difesa e parte civile devono vigilare che il dispositivo riporti coerentemente quanto stabilito in motivazione: ogni mancata indicazione del conteggio della pena può costituire motivo di cassazione se l'errore incide sul trattamento sanzionatorio.
- Quando si contesta la determinazione della pena conviene calcolare e indicare con precisione la misura che si ritiene corretta (mesi e giorni), perché la Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione quando l'errore è manifesto e la corretta misura è facilmente individuabile.
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