Sentenza n. 717/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento amministrativo prot. n. 2463 del 24.1.2025 (Determinazione motivata della conferenza di servizi - Provvedimento unico n. 12 del 24.1.2025), adottato dal Comune di Sant’Antioco, Servizio SUAPE, notificato in pari data al ricorrente, di diniego di rilascio del titolo edilizio richiesto dal ricorrente con istanza del 9.1.2024, pratica SUAPE N. BOINGL44M01B745I- 131220231916.695669 del 9.1.2024, per la realizzazione di un area sosta camper nel lotto al medesimo assegnato in proprietà dal Comune di Sant’Antioco con provvedimento del 15.2.1999, sito nell’area PIP dello stesso Comune; - di ogni altro atto connesso e/o presupposto, tra cui, specificamente, il parere tecnico “non favorevole” adottato dal Comune di Sant'Antioco - Settore Suape il 5.12.2024, prot. n. 33564, nonché il parere “non favorevole” della Soprintendenza della Regione Sardegna; “con contestuale adozione di ogni altra decisione del caso e di legge”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del titolo edilizio per la realizzazione di un’area di sosta camper nel lotto assegnato nel P.I.P., unitamente ai pareri tecnici comunale e regionale sfavorevoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel 1999 l’assegnazione di un lotto del P.I.P. per realizzarvi un’attività di officina-carrozzeria e aveva presentato una pratica SUAPE per realizzare, nel medesimo lotto, un’area di sosta camper. Ha impugnato il provvedimento unico di diniego deducendo, in sintesi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 del regolamento comunale per l’assegnazione delle aree P.I.P., eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed erroneità, nonché violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede. Il ricorrente ha contestato l’affermazione comunale circa la propria carenza di titolo a presentare la pratica, richiamando i precedenti titoli edilizi rilasciati sul lotto; ha sostenuto che l’area di sosta camper costituisse un’attività turistica principale e autonoma, riconducibile alla quota residuale del 30% delle attività ammesse nel P.I.P., e non una mera area di sosta accessoria vietata dal regolamento; ha inoltre affermato di poter modificare la destinazione dell’area senza una nuova valutazione comunale, non essendo stata perfezionata la convenzione e non essendo quindi vincolato all’attività originariamente prevista.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente che l’assegnazione del lotto fosse avvenuta sulla base della richiesta di insediarvi un’officina-carrozzeria, attività artigianale rientrante nella quota prevalente del 70% degli insediamenti produttivi, mentre il progetto per l’area sosta camper riguardava una diversa attività turistica, riconducibile alla quota residuale del 30%. L’assegnatario non può modificare liberamente la destinazione del lotto da una categoria all’altra, poiché tale modifica può incidere sull’equilibrio pianificatorio del P.I.P. e richiede una previa nuova valutazione discrezionale dell’amministrazione, volta a verificare la compatibilità della diversa attività con gli obiettivi, le previsioni e le quote dello strumento urbanistico. Il P.I.P. non è una mera lottizzazione di aree edificabili, ma uno strumento urbanistico attuativo diretto a perseguire specifici obiettivi di sviluppo economico e di ordinato assetto territoriale; l’assegnazione agevolata del lotto è funzionalmente collegata all’attività produttiva che ne ha costituito il presupposto. Poiché il ricorrente non aveva chiesto una formale autorizzazione al radicale cambio dell’attività, ma aveva presentato direttamente il progetto per l’area camper, l’intervento non era compatibile con la disciplina del P.I.P. Sono stati quindi ritenuti legittimi il parere sfavorevole dell’Ufficio tecnico comunale e il parere regionale che aveva dichiarato non procedibile l’istanza paesaggistica per la riscontrata non conformità urbanistico-edilizia. I pareri erano inoltre non superabili mediante prescrizioni o modifiche progettuali, sicché il provvedimento conclusivo doveva essere di diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 del regolamento comunale per l’assegnazione delle aree nei P.I.P. in località Su Girili de Gion Pau
Non saranno ammesse quelle attività che, pur rientrando nella classificazione dell’art. 1 (carattere artigianale, piccolo-medio industriale, commerciale, turistico e di servizi), si concretizzano esclusivamente nella realizzazione di depositi e stoccaggio, aree di sosta e/o di custodia, magazzini, uffici o altro che non siano complementari ed accessori all’attività produttiva già localizzata o da localizzarsi nel P.I.P. su altro lotto.
La disciplina regolamentare è stata applicata nel quadro della verifica di compatibilità dell’intervento con la destinazione e con l’equilibrio pianificatorio del P.I.P.; l’area di sosta camper proposta non poteva essere realizzata direttamente senza una previa valutazione comunale della diversa attività.
art. 12 del regolamento comunale per l’assegnazione delle aree nei P.I.P. in località Su Girili de Gion Pau
Destinare l’area alle finalità indicate nel Titolo edilizio e realizzare il programma di insediamento che ha determinato la cessione dell’area entro i termini di validità del Titolo Edilizio.
La destinazione del lotto resta funzionalmente collegata al programma di insediamento posto a base dell’assegnazione e del titolo edilizio; il mutamento dell’attività non è liberamente esercitabile dall’assegnatario.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica presuppone la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento; venuta meno tale conformità, l’istanza paesaggistica è stata ritenuta non procedibile.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata redatta in forma semplificata.
Massime di principio
- L’assegnatario di un lotto inserito in un Piano per gli Insediamenti Produttivi non può modificare unilateralmente l’attività posta a fondamento dell’assegnazione, quando il mutamento comporti il passaggio a una diversa categoria di insediamento e possa alterare l’equilibrio pianificatorio del piano.
- La modifica della destinazione funzionale di un lotto P.I.P. non costituisce un diritto potestativo dell’assegnatario, ma richiede una previa nuova valutazione discrezionale dell’amministrazione sulla compatibilità della diversa attività con gli obiettivi, le previsioni urbanistiche e le quote del piano.
- Il P.I.P. è uno strumento urbanistico attuativo finalizzato non soltanto alla suddivisione di aree edificabili, ma anche al perseguimento di specifici obiettivi di sviluppo economico e di ordinato assetto territoriale; l’assegnazione agevolata del lotto è funzionalmente collegata all’attività produttiva che ne ha costituito il presupposto.
- Quando l’intervento edilizio proposto è incompatibile con la disciplina urbanistica del P.I.P. e i pareri negativi risultano non superabili mediante prescrizioni o modifiche progettuali, l’amministrazione deve concludere il procedimento con il diniego del titolo edilizio.
- La non conformità urbanistico-edilizia dell’intervento impedisce la procedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, la quale presuppone la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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