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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50284/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (originario pari a € 493.338,97, poi ridotto a € 173.039,88) disposto dal G.i.p. di Termini Imerese ai fini della confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis c.p., per i reati indicati (artt. 603-bis e 629 c.p.). Le doglianze principali erano: carenza motivazionale sul profilo del periculum in mora e sulla sproporzione tra patrimoni e redditi; omessa valutazione della documentazione difensiva che avrebbe giustificato la lecita provenienza delle somme; illegittima applicazione retroattiva della presunzione prevista dall'art. 31 della legge n. 161/2017 (che esclude la giustificazione tramite proventi da evasione fiscale) ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; e preclusione per litispendenza dell'appello ex art. 310 c.p.p.. Il Tribunale del riesame aveva rigettato il riesame richiamando precedenti pronunce, ritenendo sussistente il giudicato cautelare in ordine al fumus per l'importo residuo e l'applicabilità della presunzione fiscale anche ai beni acquisiti anteriormente alla legge del 2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 18/05/2023. La Corte ha ritenuto che, pur essendovi un giudicato cautelare sulla sussistenza del fumus per la somma attualmente vincolata (€ 173.039,88), il Tribunale non ha correttamente valutato la questione della proporzione del sequestro alla luce dell'informazione provvisoria delle Sezioni Unite (n. 14/2023) e, in particolare, non ha esaminato l'eventuale "finestra temporale" (29/05/2014 - 19/11/2017) nella quale la presunzione di origine illecita prevista dall'art. 31 L.161/2017 non sarebbe applicabile. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la vicenda rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo esame con motivazione adeguata sulla proporzione del sequestro e con esplicito riferimento alla questione temporale indicata dalle Sezioni Unite. Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione aveva concluso per l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la cosiddetta "confisca allargata" e costituisce il fondamento giuridico del sequestro preventivo contestato; la vicenda verte sulla corretta applicazione della norma e sulla valutazione della sproporzione tra beni e redditi.

  • artt. 603-bis e 629 cod. pen.

    Reati indicati come fonte del profitto oggetto di sequestro; elementi di fumus commissi delicti sono stati ritenuti alla base del provvedimento cautelare.

  • art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Introduce una presunzione che impedisce al destinatario della confisca allargata di giustificare la provenienza dei beni sostenendo che derivino da evasione fiscale. La questione principale era la retroattività di tale presunzione; le Sezioni Unite, con informazione provvisoria n.14/2023, hanno chiarito che la presunzione si applica anche ai cespiti acquisiti anteriormente all'entrata in vigore, eccetto la finestra temporale 29/05/2014-19/11/2017.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare (dissequestro) avanti alla Corte. Nel caso è stata dedotta la litispendenza e la possibile preclusione del riesame, ma la Cassazione ha ritenuto che tale preclusione non potesse sostituire una corretta rivalutazione della proporzione alla luce dei criteri delle Sezioni Unite.

  • informazione provvisoria delle Sezioni Unite n. 14/2023

    Pronuncia delle Sezioni Unite che risolve il contrasto giurisprudenziale sulla retroattività dell'art. 31 L.161/2017: la presunzione di illiceità è applicabile anche ai beni acquistati prima dell'entrata in vigore della norma, salvo la specifica finestra temporale 29/05/2014 - 19/11/2017; la Corte ha indicato che il Tribunale deve valutare la proporzione del sequestro alla luce di questo principio.

  • Rinvio a pronunce della Corte di Cassazione (Sez. II n. 7359/23; Sez. IV n. 30851/22; Sez. III n. 17405/23)

    Precedenti decisionali chiamati in causa: la Sez. IV aveva annullato per carenze motivazionali un precedente provvedimento del riesame; la Sez. II aveva invece ritenuto applicabile l'art. 31 anche a fatti anteriori e aveva respinto il ricorso sull'appello cautelare; la Sez. III aveva annullato nuovamente un provvedimento. La Cassazione, nel complesso, ha richiamato questi precedenti per ricostruire il quadro preclusivo e i punti ancora da riesaminare.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora riferito in relazione all'art. 240-bis)

    Riferimento normativo storico alla disciplina della confisca allargata; citato nei motivi di diritto come fonte normativa collegata alla disciplina della confisca estesa.

Massime di principio

  • Quando si contesta un sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis, la difesa deve fornire documentazione puntuale e cronologicamente riferibile per dimostrare la lecita provenienza delle somme e confutare la sproporzione rispetto ai redditi.
  • Dopo l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite (n.14/2023) la presunzione prevista dall'art. 31 L.161/2017 è geralmente applicabile anche ai cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della norma, salvo la specifica "finestra" 29/05/2014 - 19/11/2017: verificare sempre le date di acquisizione dei beni per valutare la possibile eccezione.
  • La riduzione dell'importo sottoposto a sequestro da parte degli accertamenti non elimina automaticamente l'interesse ad impugnare: il giudice deve valutare caso per caso se sussiste ancora un interesse concreto del ricorrente a ottenere il riesame.
  • La preclusione derivante da altri procedimenti cautelari o appelli (es. art. 310 c.p.p.) non esonera il giudice del riesame dall'obbligo di motivare compiutamente i profili di periculum e sproporzione; il giudice deve esplicitare perché la documentazione difensiva non supera la presunzione.
  • In sede di rinvio il giudice di merito dovrà motivare in modo logico e conducente ogni valutazione sul periculum e sulla proporzione, tenendo conto dei precedenti di legittimità e delle indicazioni delle Sezioni Unite; la mancanza di questa motivazione può determinare l'annullamento con rinvio.

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