Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un contratto qualificato dall'Ufficio come locazione di terreno per l'installazione di un impianto fotovoltaico e poi riqualificato come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo compatibili con lo schema della locazione le clausole sull'attribuzione della proprietà dell'impianto al conduttore in caso di scioglimento anticipato e al locatore alla scadenza naturale, anche richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 19 dicembre 2013. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il procedimento. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese di lite per effetto dell'accettazione della rinuncia e ha ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione del giudizio per estinzione non rientra tra le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale e se accettata e sottoscritta dalla controparte.
art. 391 c.p.c.
In caso di accettazione della rinuncia non va disposta la regolamentazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con estinzione per rinuncia, poiché si tratta di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre effetti estintivi, deve intervenire prima della trattazione e deve essere accettata dalla controparte secondo le forme previste dall'art. 390 c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, salvo diversa disciplina espressa.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si estende alle ipotesi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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