Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un contratto qualificato dall'Ufficio come locazione di terreno per l'installazione di un impianto fotovoltaico e poi riqualificato come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo compatibili con lo schema della locazione le clausole sull'attribuzione della proprietà dell'impianto al conduttore in caso di scioglimento anticipato e al locatore alla scadenza naturale, anche richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 19 dicembre 2013. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il procedimento. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese di lite per effetto dell'accettazione della rinuncia e ha ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione del giudizio per estinzione non rientra tra le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale e se accettata e sottoscritta dalla controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di accettazione della rinuncia non va disposta la regolamentazione delle spese giudiziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con estinzione per rinuncia, poiché si tratta di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre effetti estintivi, deve intervenire prima della trattazione e deve essere accettata dalla controparte secondo le forme previste dall'art. 390 c.p.c.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, salvo diversa disciplina espressa.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si estende alle ipotesi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.