Sentenza del 08/10/2015 n. 21150 - Corte di Cassazione
Tributi locali (Comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - IRAP - Soggetti passivi - Professionista che operi in una struttura altrui - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni 2002 e 2003, sostenendo che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione. L'attività professionale era svolta all'interno della struttura organizzata da un altro collega; pertanto, secondo il contribuente, la struttura non faceva capo a lui né sotto il profilo operativo né sotto quello organizzativo. Venivano inoltre dedotti vizi di motivazione e contestato il regolamento delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non conforme ai principi consolidati la decisione che aveva considerato sufficiente l'utilizzo di una struttura altrui per dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui non è soggetto a IRAP il professionista inserito in una struttura organizzativa riferibile ad altri. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e anche le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo
L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è soggetto a IRAP soltanto quando sia autonomamente organizzato.
L'autonoma organizzazione costituisce il presupposto dell'IRAP per i lavoratori autonomi. Non basta l'esistenza di una struttura o l'utilizzo di mezzi: la struttura deve essere autonomamente riferibile al contribuente.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c)
Individua tra i soggetti potenzialmente interessati dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, nei limiti in cui ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
Richiamato per individuare le attività di lavoro autonomo alle quali si applica il regime IRAP quando siano esercitate mediante un'autonoma organizzazione.
Cassazione, sentenze nn. 3673, 3676, 3678 e 3680 del 2007
Hanno individuato i criteri per riconoscere l'autonoma organizzazione: il contribuente deve essere responsabile dell'organizzazione e deve impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.
Cassazione, sentenza n. 9692 del 2012
Non sono soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata.
L'utilizzo di una struttura organizzata non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP. È necessario che la struttura sia autonoma e faccia capo al lavoratore anche sotto il profilo organizzativo.
Massime di principio
- Per assoggettare a IRAP il reddito di un professionista non è sufficiente dimostrare che egli utilizzi locali, attrezzature o servizi organizzati: occorre verificare chi sia il titolare e responsabile della struttura.
- Il professionista che opera stabilmente all'interno di una struttura organizzata e gestita da un altro soggetto, senza esserne responsabile, può essere escluso dall'IRAP per difetto di autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista dirige la propria struttura, utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvale non occasionalmente di personale.
- La valutazione è concreta e spetta al giudice di merito: devono essere esaminati contratti, modalità di utilizzo degli spazi e dei mezzi, titolarità delle spese, presenza di dipendenti o collaboratori e responsabilità organizzativa.
- Chi chiede il rimborso dell'IRAP o contesta l'imposta deve normalmente fornire la prova dell'assenza di un'organizzazione autonoma; tuttavia, l'Amministrazione non può desumere tale requisito dal solo fatto che il professionista lavori presso una struttura altrui.
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