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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18085/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che in parziale riforma del giudice di primo grado aveva: dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati tributari; assolto per non sussistenza un capo; rideterminato la pena per vari reati tributari e per delitti di truffa aggravata e indebita compensazione. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: 1) errata applicazione dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione) laddove si sarebbe dovuto assorbire la fattispecie nell'art. 2 d.lgs. 74/2000 (frode fiscale con uso di fatture per operazioni inesistenti); 2) violazione/illogicità della motivazione sulla responsabilità per truffa aggravata (art. 640-bis) e sulla condanna al risarcimento; 3) illogicità della qualificazione di tentata truffa (artt. 56 e 640-bis) con riferimento a documenti riepilogativi inviati per il monitoraggio; 4) errata determinazione dell'aumento per continuazione (violazione art. 81 cod. pen. e art. 597 c.p.p.); 5) diniego non corretto dell'operatività, nella massima estensione, della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 perché il sequestro dei beni avrebbe impedito l'integrale pagamento dei debiti fiscali.

La decisione

La Cassazione ha in gran parte rigettato il ricorso ritenendo infondati i motivi relativi all'applicazione dell'art. 10-quater, alle censure sulla motivazione in ordine alla truffa consumata e tentata e alla circostanza attenuante 13-bis. Ha però accolto il quarto motivo relativo all'erronea determinazione dell'aumento per continuazione: ha rilevato che in primo grado l'aumento complessivo per i reati oggetto di condanna era di 2 anni e 1 mese e che la Corte d'appello aveva applicato un aumento superiore di un mese; conseguentemente ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., fissando pena base per il più grave reato in 1 anno e 8 mesi, con aumento per la continuazione a 3 anni e 9 mesi, e, ridotta per il rito, in definitiva in 2 anni e 6 mesi di reclusione. In sintesi: ricorso in gran parte respinto, ma con rideterminazione della pena per vizio nella quantificazione dell'aumento per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Frode fiscale per l'uso di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto che la condotta consistente nell'indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni costituisca reato autonomo, distinto cronologicamente e ontologicamente dall'uso successivo in compensazione

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Indebita compensazione: la Corte ha ritenuto applicabile anche quando il credito Iva utilizzato in compensazione derivi da fatture per operazioni inesistenti, essendo condotta distinta e successiva rispetto alla frode fiscale

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Norma sul meccanismo di compensazione; la Corte sottolinea che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti da dichiarazioni/denunce ma che un credito risultante può comunque essere oggettivamente inesistente se privo di operazione sottostante

  • art. 640-bis cod. pen.

    Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche: la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni di merito della Corte territoriale sulla sussistenza degli elementi costitutivi per taluni capi, e ha respinto le censure difensive che chiedevano una rivalutazione dei fatti

  • art. 81 cod. pen.

    Regime dell'aumento per continuazione: la Suprema Corte ha controllato la correttezza aritmetica e giuridica dell'aumento applicato in appello e ha corretto la violazione riscontrata

  • art. 597 c.p.p.

    comma 3 e 4 citati in ricorso

    Norme procedurali in materia di determinazione della pena e del divieto di reformatio in peius; la Corte ha richiamato i limiti applicativi e rideterminato la pena nel rispetto di tali parametri

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    Circostanza attenuante per il pagamento delle imposte prima della dichiarazione di apertura del dibattimento: la Corte chiarisce che essa presuppone un effettivo comportamento positivo di pagamento, non realizzabile con beni già sottratti al circuito (beni confiscati/sequestrati)

  • d.lgs. n. 159/2011

    art. 24 e art. 50 richiamati

    Norme sulla confisca di prevenzione: la Corte osserva che la confisca mira a rimuovere beni di presunta provenienza illecita dal circuito economico; l'estinzione del credito erariale per confusione conseguente alla confisca non legittima l'applicazione dell'attenuante 13-bis

  • d.l. n. 146/2021 (Decreto fiscale 2021)

    Introduzione di una speciale causa di non punibilità/istituti di riversamento spontaneo per talune indebità compensazioni; la Corte lo cita come conferma che l'art. 10-quater può operare anche quando il credito utilizzato in compensazione deriva da fatture inesistenti

  • d.p.r. n. 633/1972

    art. 21 comma 7 e art. 19 citati

    Regole Iva: la giurisprudenza richiamata indica che l'imposta relativa a fatture per operazioni inesistenti è 'fuori conto' e non si presta alla compensazione, confermando l'inesistenza del credito Iva derivante da fatture inesistenti

Massime di principio

  • L'uso di fatture per operazioni inesistenti può integrare due fattispecie distinte e successive: la frode fiscale (art. 2) al momento dell'indicazione di costi fittizi in dichiarazione e l'indebita compensazione (art. 10-quater) al momento dell'utilizzo del credito inesistente in compensazione; pertanto non sussiste automatica assorbimento per specialità quando le condotte sono ontologicamente e temporalmente separate
  • In sede di cassazione i rilievi sulla motivazione sono ammessi se riguardano la sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non è consentito un sindacato di merito sulla valutazione probatoria o una riconsiderazione dei fatti che implichi nuova valutazione delle prove
  • La determinazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.) deve rispettare i limiti e le misure determinate in primo grado; la Corte di cassazione può correggere discrepanze aritmetiche o giuridiche e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 richiede un comportamento attivo e reale di pagamento dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento; l'impedimento derivante da sequestro/confisca non vale a sostituire tale pagamento e non legittima automaticamente l'attenuante
  • Il fatto che l'Agenzia delle Entrate non abbia esercitato l'azione amministrativa/sanzionatoria non preclude l'azione penale né la corretta qualificazione giuridica operata dall'autorità giudiziaria
  • In casi di finanziamenti pubblici la realizzazione materiale dei progetti non esclude automaticamente responsabilità penale per truffa o tentata truffa: rilevano gli elementi volti a indurre in errore la pubblica amministrazione, la destinazione effettiva dei fondi e l'intenzionalità fraudolenta al momento delle dichiarazioni o delle comunicazioni di monitoraggio

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