Cassazione Penale, Sentenza n. 9825/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, riformando il Tribunale, aveva dichiarato la responsabilita' penale di alcuni di essi per vari capi (tra cui estorsione, minacce, sequestro di persona) e aveva condannato Vollono Antonio, Schettino Catello e i fratelli Scarpato. Le censure mosse in Cassazione riguardavano: (i) presunta illegittima assunzione della testimonianza della parte civile Imazio Antonio con domande "suggestive"; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova, in particolare violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per non avere il giudice d'appello rinnovato l'istruttoria assumendo testi ritenuti decisivi dal Tribunale; (iii) mancata o insufficiente valutazione dell'inattendibilita' di alcune parti civili e testimoni (Pascucci, Imazio Marina, ecc.); (iv) omesso esame o acquisizione di documenti richiesti dalla difesa; (v) errori nella determinazione della pena (aumento per continuazione e diniego attenuanti ex art. 62-bis/62 n.6 c.p.). Alcuni difensori hanno inoltre dedotto violazioni procedurali con riferimento alla mancata citazione dell'imputato per rendere esame dopo la rinnovazione istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da Vollono Antonio, Schettino Catello e Scarpato Catello e li ha condannati alle spese processuali; ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Amoroso Francesco e di Scarpato Ferdinando, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000 ciascuno). La Corte ha ritenuto infondate o generiche le censure sulla presunta nocivita' delle domande del giudice, ha confermato il principio per cui le eccezioni relative a domande suggestive debbono essere tempestivamente sollevate in dibattimento, e ha precisato che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di riforma di una sentenza assolutoria e' limitato alle sole prove dichiarative che risultino "decisive" in base alle specifiche ragioni indicate nell'atto di impugnazione; pertanto la Corte ha ritenuto che i giudici del merito hanno adeguatamente motivato la rinnovazione e la valutazione della attendibilita' delle parti civili, non risultando alcun travisamento della prova o vizio di motivazione che giustificasse l'annullamento. Sono state confermate le statuizioni civili e la liquidazione delle spese indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 498 c.p.p.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla conduzione dell'esame testimoniale; la Corte osserva che il divieto di domande suggestive non opera nella medesima misura per il giudice che puo' porre domande utili all'accertamento della verita', salvo quelle atte a incidere sulla sincerita' della risposta.
art. 499 c.p.p.
Evocato nelle doglianze relative all'assunzione della prova dichiarativa; la Corte sottolinea i limiti della censura in cassazione quando essa si risolve in una rivalutazione delle prove dichiarative senza specificita'.
art. 506, comma 2 c.p.p.
Riferito con riguardo alle modalita' di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda i criteri procedurali per la riassunzione delle prove.
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Norma centrale per le contestazioni: disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la sentenza assolutoria e' impugnata; la Corte precisa che l'obbligo di rinnovazione e' limitato alle prove dichiarative che risultino effettivamente "decisive" in ragione delle specifiche ragioni indicate dall'impugnante e va valutato caso per caso.
art. 81, comma ultimo c.p.
Richiamato in relazione all'aumento di pena per il vincolo della continuazione; la Corte ritiene legittima la motivazione del giudice di merito sulla misura dell'aumento anche quando integra una valutazione comparata tra imputati.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte conferma che il riconoscimento o meno e' valutazione individuale del giudice e che il diniego motivato non costituisce vizio di diritto se sorretto da adeguata motivazione.
art. 62, n.6 c.p.
Richiamato nella doglianza sul diniego dell'attenuante per integrale restituzione; la Corte ha ritenuto che i presupposti per il riconoscimento non fossero interamente compiuti secondo la motivazione del merito.
art. 133 c.p.
Evocato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ribadisce la discrezionalita' giudiziale nella quantificazione della pena e la necessita' di motivazione coerente.
art. 182 c.p.p.
Riferito sul punto dell'eccezione tempestiva: la Corte ha ricordato l'onere della parte di sollevare l'eccezione di nullita' prima del compimento dell'atto istruttorio, non in sede di impugnazione.
art. 507 e art. 513 c.p.p.
Richiamati in riferimento alle richieste di acquisizione documentale e agli atti acquisiti alle indagini; la Corte evidenzia che la mancata acquisizione puo' essere implicitamente motivata dal giudice se la prova non e' ritenuta necessaria.
art. 56 e art. 610 c.p.
Richiamati con riguardo alla declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni reati e alla ricaduta sulla qualificazione giuridica; la Corte conferma la correttezza della declaratoria di estinzione e la valutazione delle qualificazioni alternative.
Massime di principio
- Le eccezioni sulle modalita' d'esame (domande suggestive del giudice) devono essere sollevate tempestivamente nel corso dell'atto istruttorio; sollevare tali eccezioni per la prima volta in cassazione rende la censura spesso inammissibile o generica.
- In caso di appello contro una sentenza assolutoria del Tribunale, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e' limitato: vanno riassunte solo le prove dichiarative che, secondo le specifiche ragioni indicate nell'impugnazione, risultino veramente 'decisive' per l'esito liberatorio.
- Le censure che chiedono alla Cassazione una rivalutazione complessiva del materiale probatorio dichiarativo senza indicare in modo puntuale quali elementi siano decisivi sono di norma inammissibili o manifestamente infondate.
- La valutazione dell'attendibilita' delle parti civili e dei testimoni e' in radice una valutazione di merito: la Suprema Corte censura solo vizi di motivazione evidenti, genericita' o contraddizioni insanabili nella motivazione del giudice di merito.
- Le questioni relative alla dosimetria della pena (riconoscimento attenuanti o aumento per continuazione) sono soggette a ampio apprezzamento discrezionale del giudice del merito; per impugnare con successo occorre dimostrare illogicita' o manifesta contraddizione nella motivazione.
- Se la difesa chiede acquisizione di documenti o riassunzione di testi, deve specificare la rilevanza e la decisivita' di tali elementi; altrimenti il rigetto puo' essere implicitamente motivato se il giudice ritiene che la prova non possa incidere sull'esito.
- La mancata citazione dell'imputato per rendere esame dopo rinnovazione e' rilevante solo se le dichiarazioni dell'imputato rese in primo grado erano state decisive per l'assoluzione; in assenza di tale decisivita' non sussiste automaticamente la nullita'.
- Le impugnazioni dichiarate inammissibili possono essere sanzionate con condanne per spese e sanzioni pecuniarie; pertanto le doglianze devono essere tecnicamente circostanziate e non meramente assertive.
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