Sentenza n. 2285/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale civile di Siracusa relativo al pagamento di canoni di locazione e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 409/2023, dichiarato esecutivo, con cui era stato ingiunto alla Soprintendenza il pagamento di euro 19.753,61, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito derivava dal mancato pagamento del canone di locazione relativo al secondo semestre del 2013. Nonostante la notifica del titolo ai fini dell’esecuzione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva effettuato il pagamento. La ricorrente ha domandato anche il pagamento di euro 601,75 per spese di registrazione, ulteriori rivalutazioni e interessi, il risarcimento dei danni da mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. La Soprintendenza ha contestato esclusivamente la debenza dell’imposta di registro, sostenendo di beneficiare della prenotazione a debito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. Ha verificato il rispetto del termine decennale per l’azione, dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni, essendo stata documentata la notifica del titolo all’Amministrazione. Poiché la Soprintendenza non ha provato l’avvenuto pagamento, il Collegio ha ordinato di corrispondere la sorte capitale di euro 19.753,61, gli interessi dovuti secondo il titolo e le spese della procedura monitoria, pari a euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA, CPA e successive occorrende. Ha escluso invece le spese di registrazione di euro 601,75, ritenendo che l’imposta di registro, quando è a carico dell’Amministrazione, sia prenotata a debito e non debba essere anticipata dalla parte vittoriosa né posta a carico della resistente. Ha negato la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato e dimostrato il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Ha inoltre respinto la domanda risarcitoria, perché generica e comunque priva di oggetto attuale, essendo stata ordinata l’integrale esecuzione del titolo e non ricorrendo impossibilità, violazione o elusione del giudicato. Ha assegnato alla Soprintendenza sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere e, per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il segretario generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega. La Soprintendenza è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal codice; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima dell’esecuzione forzata o dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine è decorso.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; spettava quindi all’Amministrazione provare il pagamento, non documentato.
art. 158, comma 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
“l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo”
L’imposta di registro a carico dell’Amministrazione è prenotata a debito; la parte vittoriosa non è tenuta a corrisponderla e tale importo non può essere posto a carico dell’Amministrazione nell’ottemperanza.
art. 3, lett. q), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la nozione di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito dell’imposta di registro.
art. 1277 c.c.
Il debito pecuniario è un debito di valuta, con conseguente applicazione della relativa disciplina e non dell’automatica rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore.
art. 1224, commi 1 e 2, c.c.
La rivalutazione del credito pecuniario può essere riconosciuta solo se il creditore allega e dimostra un maggior danno da mora non compensato dagli interessi legali.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Il risarcimento connesso all’impossibilità o alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato presuppone la concreta ricorrenza di tali situazioni; non è riconoscibile quando il giudicato viene ancora integralmente eseguito.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, purché siano rispettati il termine decennale per la proposizione dell’azione e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo alla pubblica amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario, l’Amministrazione che eccepisce l’avvenuto pagamento deve provarlo; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo per capitale, interessi e spese riconosciuti nel provvedimento monitorio.
- Quando l’imposta di registro è a carico di un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, la parte vittoriosa non è tenuta ad anticiparla e il relativo importo non può essere posto a carico dell’Amministrazione nell’ambito dell’ottemperanza.
- Per un debito di valuta la rivalutazione monetaria non è automatica: può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno da mora non compensato dagli interessi legali.
- La domanda risarcitoria formulata nel giudizio di ottemperanza è inammissibile o comunque infondata se generica e se, a seguito dell’ordine giudiziale, il titolo può essere integralmente eseguito, senza impossibilità, violazione o elusione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento al perdurare dell’inadempimento oltre il termine assegnato all’Amministrazione.
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