L.R. Abruzzo 5/2010
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonche' per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attivita' aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo adegua l’ordinamento ai principi UE su stabilimento e libera prestazione dei servizi, semplifica i procedimenti e disciplina SUAP, professioni turistiche, turismo, commercio e altre materie. Molte disposizioni settoriali sono però poi state abrogate; restano rilevanti soprattutto le norme generali, parte della disciplina delle professioni e il coordinamento transitorio per i procedimenti già in corso al 20 febbraio 2010.
Adeguamento dell’ordinamento regionale abruzzese alla direttiva servizi UE e revisione di discipline settoriali (professioni turistiche, turismo, commercio, agriturismo, altre materie)
Adeguamento alla direttiva servizi e semplificazione amministrativa
La legge regionale Abruzzo adegua l’ordinamento ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi nel territorio regionale, in attuazione della direttiva 2006/123/CE. L’impianto normativo mira a eliminare restrizioni non giustificate, a semplificare i procedimenti e a rafforzare l’uso di strumenti telematici e di cooperazione amministrativa.
Principi generali di applicazione
Nel territorio regionale non possono essere poste limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri UE, salvo che siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e rispettino i criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità. La Regione opera mediante interventi legislativi, regolamentari e amministrativi, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.
Sportello unico per le attività produttive
Lo Sportello unico per le attività produttive è individuato come unico soggetto pubblico di riferimento, per il territorio regionale, nei procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito della direttiva servizi. La legge valorizza il SUAP come canale ordinario di interlocuzione con i prestatori.
Professioni turistiche e di montagna: disciplina comune
La legge interviene in modo diffuso sulle professioni turistiche e montane, sostituendo requisiti di accesso, regole di iscrizione agli albi, disciplina dei professionisti provenienti da altre regioni o Stati membri UE, tariffe massime, scuole e sanzioni. In molti casi il modello è quello dell’iscrizione all’albo o elenco regionale, della comunicazione preventiva per l’esercizio temporaneo e del rinvio alle norme statali per i professionisti UE e per i cittadini di Paesi terzi.
Maestro di sci
Per l’esercizio stabile nel territorio regionale è necessaria l’iscrizione all’albo regionale, tenuto dal Collegio regionale maestri di sci sotto vigilanza della Regione. Sono previsti requisiti personali e professionali, disciplina per i maestri provenienti da altre Regioni o Province autonome, comunicazione preventiva per l’esercizio temporaneo, rinvio al d.lgs. n. 206/2007 per i professionisti UE non iscritti in altri albi regionali e al D.P.R. n. 394/1999 per i cittadini di Paesi terzi. Sono inoltre disciplinate scuole di sci, tariffe massime annuali e sanzioni amministrative.
Guida alpina, aspirante guida e accompagnatore di media montagna
La legge ridefinisce requisiti di accesso, domicilio nel territorio regionale, mobilità interregionale e riconoscimento dei professionisti UE e dei cittadini di Paesi terzi. Sono regolati albi, elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, corsi, commissioni, scuole di montagna/alpinismo/sci-alpinismo, tariffe massime e sanzioni. L’esercizio temporaneo da altre Regioni o Stati UE è ammesso con preventiva comunicazione e nel rispetto dei limiti tariffari e degli adempimenti professionali.
Guida speleologica
È istituito l’albo regionale dell’attività turistica di guida speleologica, con iscrizione di chi consegue l’abilitazione. L’abilitazione si consegue tramite esame triennale o corsi abilitanti triennali; l’iscrizione ha validità triennale ed è rinnovabile. Sono previsti controlli comunali, disciplina disciplinare, sanzioni amministrative e libera prestazione di servizi per guide provenienti da altre Regioni o Stati UE senza obbligo di iscrizione all’albo abruzzese.
Turismo e agenzie di viaggio
La disciplina delle agenzie di viaggio è stata riscritta in chiave dichiarativa, con D.I.A. al posto dell’autorizzazione, requisiti per titolare e direttore tecnico, cauzione, polizza assicurativa, controlli provinciali, elenco delle agenzie e filiali, aggiornamento della banca dati regionale e regime sanzionatorio. Tuttavia, tutte le modifiche inserite nel 2010 alla L.R. n. 1/1998 risultano oggi abrogate dall’art. 122, comma 2, della L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.
Bed & Breakfast, commercio e altre materie
La legge contiene anche interventi su bed & breakfast, commercio, agriturismo, usi civici, inquinamento acustico e cooperazione sociale. Per alcune materie il testo consolidato mostra però abrogazioni successive o integrali abrogazioni di sezioni, con conseguente limitata o nulla utilità applicativa odierna.
Regime transitorio, enti locali e finanza
Gli enti locali devono adeguare normativa e atti amministrativi; fino all’adeguamento applicano direttamente le disposizioni regionali nelle materie della direttiva servizi. I procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore si concludono secondo le previgenti normative di settore. La legge dichiara assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale.
Limiti temporali e attualità applicativa
Molte disposizioni settoriali introdotte o modificate nel 2010 sono oggi abrogate o superate da successive leggi regionali. Restano comunque rilevanti, in termini sistematici, i principi generali di recepimento della direttiva servizi, il ruolo del SUAP e la disciplina consolidata delle professioni turistiche/montane laddove non successivamente abrogata.
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