L.R. Abruzzo 3/2010
Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese consentiva l’estensione fino a 20 anni delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo, anche per le nuove concessioni già in corso di rilascio alla data di approvazione. Sono previsti atti attuativi regionali entro 60 giorni. Tuttavia gli articoli 1 e 2 sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale nel 2011, quindi la disciplina è oggi priva di applicazione pratica.
Estensione della durata delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative
Estensione della durata delle concessioni demaniali turistico-ricreative
La legge della Regione Abruzzo interveniva sulla durata delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, prevedendo un possibile allungamento del titolo concessorio entro il limite massimo di venti anni. La disciplina era collegata agli investimenti effettuati dai concessionari e richiedeva successivi atti regionali di indirizzo e attuazione.
Ambito di applicazione e contenuto della disciplina
La norma consentiva ai titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di chiedere l’estensione della durata della concessione:
- fino a un massimo di venti anni dalla data di rilascio;
- in ragione dell’entità degli investimenti;
- secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 253, della legge n. 296/2006.
La previsione si estendeva anche alle nuove concessioni, purché, alla data di approvazione della legge, fosse già in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale.
Adempimenti regionali e attuazione
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale doveva approvare, su proposta della Giunta e sentiti ANCI, le associazioni di categoria e quelle ambientaliste, le linee di indirizzo per l’estensione delle concessioni demaniali.
La Giunta regionale era poi chiamata a definire con successivo atto i criteri e le modalità operative di attuazione della disciplina.
Entro lo stesso termine, la Giunta doveva inoltre presentare al Consiglio la proposta di aggiornamento del Piano Demaniale Marittimo (PDM) per l’approvazione.
Limiti temporali e stato di efficacia
La legge è entrata in vigore il 6 marzo 2010. Tuttavia, le disposizioni centrali contenute negli articoli 1 e 2 sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 213 del 2011, per contrasto con i vincoli dell’ordinamento comunitario in materia di diritto di stabilimento e tutela della concorrenza. Di conseguenza, la disciplina non ha oggi utilità applicativa concreta.
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