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Legge

L.R. Abruzzo 7/2010

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Abruzzo, competenze, procedure, pubblicità, indennità e commissioni espropriative per opere pubbliche e di pubblica utilità non statali. È coordinata con il DPR 327/2001 e prevede deleghe a enti locali, regole sui vincoli urbanistici e una disciplina speciale per servitù di allagamento. L’art. 16 è abrogato dal 20/03/2024.

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

La legge regionale Abruzzo disciplina l’esercizio delle funzioni espropriative per opere pubbliche e di pubblica utilità nel territorio regionale, in coordinamento con il testo unico statale sulle espropriazioni. Il testo vigente contiene anche regole su deleghe agli enti locali, pubblicità degli atti, vincoli urbanistici, indennità e commissioni provinciali.

Ambito di applicazione e rapporti con la disciplina statale

La legge si applica all’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o diritti reali relativi a immobili necessari per opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, nell’ambito del territorio regionale. Per quanto non disciplinato espressamente, si applica il DPR 327/2001. I beni del patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati solo per un interesse pubblico di rango superiore rispetto a quello della precedente destinazione, da accertare d’intesa con gli enti interessati.

Autorità esproprianti, uffici e responsabilità procedurali

L’autorità competente alla realizzazione dell’opera è, di regola, competente anche per gli atti della procedura espropriativa, salve le regole speciali previste dalla legge. Sono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, le Unioni di comuni e gli altri enti titolari del potere di espropriare secondo la normativa vigente. Per opere private dichiarate di pubblica utilità, l’autorità espropriante è individuata nel Comune, nella Provincia o nell’Unione di comuni a seconda dell’estensione territoriale dell’intervento.

Gli enti devono istituire un ufficio per le espropriazioni, o attribuire tali funzioni a un ufficio già esistente; l’ufficio svolge tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all’autorità espropriante. I Comuni possono anche istituire un ufficio comune o associarsi in consorzio o altra forma prevista. Gli enti possono avvalersi, tramite convenzione, di uffici espropri di altri enti pubblici o di consorzi già esistenti. Per ogni procedimento è designato un responsabile che coordina gli atti e ne comunica il nominativo agli interessati; se il promotore non coincide con l’autorità espropriante, designa a sua volta un responsabile per i propri adempimenti.

I provvedimenti conclusivi o di singole fasi sono emessi dal dirigente dell’ufficio espropriazioni, anche se non predisposti dal responsabile del procedimento, e possono essere denominati “decreto” o “determina” secondo l’organizzazione dell’ente. Le spese amministrative di comunicazione e pubblicazione sostenute dall’ufficio sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento.

Monitoraggio regionale e indirizzo della Giunta

La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare una gestione omogenea e unitaria della materia. In particolare, favorisce uffici intercomunali, definisce il monitoraggio dei provvedimenti adottati dalle autorità esproprianti mediante elenchi e stabilisce natura e modalità di pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale regionale. Il monitoraggio comprende anche il provvedimento di occupazione d’urgenza e la sua esecuzione.

Conferimento di funzioni espropriative dalla Regione agli enti locali

La Giunta regionale conferisce agli enti locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di autorità espropriante e quelle di esecuzione della procedura, per opere pubbliche di competenza regionale o per opere private dichiarate di pubblica utilità. La delega è modulata secondo l’ambito territoriale dell’opera: Comune per opere nel solo territorio comunale, Comune prevalente per opere in più comuni limitrofi, Comune di localizzazione principale per impianti energetici da fonti rinnovabili, coltivazioni di acque minerali naturali e termali o attività minerarie, Province o Unioni di comuni per opere in più comuni non limitrofi, Provincia prevalente per opere in più province, Comunità montane per opere nei comuni di appartenenza.

I provvedimenti adottati nell’esercizio della delega sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi. Gli enti delegati esercitano le funzioni tramite l’ufficio per le espropriazioni. La spesa per l’acquisizione degli immobili e per l’intera procedura espropriativa, comprese indennità, oneri catastali, di registrazione, trascrizione e notarili, deve essere prevista nel quadro economico del progetto; essa non rientra nelle spese generali ai fini della loro percentuale massima.

La Giunta approva uno schema tipo di convenzione e definisce le modalità di attuazione delle deleghe e di rendicontazione, anche per il recupero delle economie. Le strutture regionali competenti quantificano gli oneri e autorizzano l’assegnazione delle risorse all’ente delegato; inoltre accantonano una somma pari al 3% dell’importo dell’opera a base di gara per eventuali controversie, secondo il principio di responsabilità solidale con l’ente delegato. In caso di impossibilità documentata dell’ente delegato, la struttura regionale competente assume le determinazioni necessarie. In caso di persistente inerzia, la Giunta assegna un termine non inferiore a trenta giorni; decorso inutilmente, può revocare la delega, recuperare le risorse e sostituirsi per completare la procedura. Per i piccoli Comuni fino a 3.000 abitanti, la delega è subordinata al consenso del Comune interessato.

Autorità espropriante nei consorzi industriali e di bonifica e cessione volontaria

I Consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo sono autorità esproprianti per le opere riferite alle leggi regionali richiamate dalla norma; i consorzi di bonifica sono autorità esproprianti per le opere di bonifica da essi realizzate. Quando la Giunta regionale è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante stipula con il proprietario l’atto di cessione volontaria e lo trasmette alla Giunta.

Vincoli urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Il vincolo preordinato all’esproprio nasce con l’efficacia dell’atto di approvazione del piano urbanistico generale o della variante generale che destina il bene a opera di pubblica utilità. Il vincolo dura cinque anni; entro tale termine deve essere emanato il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità. In mancanza, il vincolo decade e si applica la normativa regionale per le zone prive di destinazione urbanistica. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, nel rispetto degli standard urbanistici minimi. La reiterazione disposta dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo non richiede approvazione regionale o provinciale.

Per accelerare infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente urbano, l’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce variante urbanistica.

Il vincolo può essere apposto anche mediante conferenza di servizi, accordo di programma, intesa o altro atto idoneo che comporti variante urbanistica, dandone espressamente atto. In alcuni casi specifici, non è richiesta la preventiva apposizione del vincolo: per infrastrutture a rete localizzate nelle zone funzionali omogenee, per opere in aree di rispetto o di difesa del suolo, per interventi di bonifica entro i limiti richiamati dalla norma, e per opere di difesa del suolo in aree a rischio idrogeologico molto elevato o finalizzate alla tutela dell’incolumità. In tali casi, l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale costituisce anche apposizione del vincolo e variante urbanistica.

Partecipazione, progettazione e pubblicità degli atti

Per la partecipazione degli interessati e del proprietario, si applicano le forme previste dalla legge regionale sugli strumenti urbanistici e sulle varianti. Per le operazioni progettuali richiamate dal DPR 327/2001, quando i destinatari della comunicazione sono più di 50, la notifica può avvenire tramite avviso affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito dell’autorità espropriante e della Giunta regionale.

Le comunicazioni e notifiche previste dal DPR 327/2001 possono essere effettuate mediante raccomandata A/R o tramite messo comunale, salvo l’obbligo di notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili. L’elenco dei proprietari previsto dall’art. 20 del DPR 327/2001 può essere notificato contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 17, comma 2, dello stesso decreto. Se il proprietario è irreperibile o assente e non è individuabile il proprietario attuale, gli adempimenti possono essere assolti con avviso all’albo pretorio per almeno venti giorni e sul sito dell’autorità espropriante; in mancanza del sito, l’avviso va pubblicato su quotidiani nazionali o locali. Per espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati in condominio, la comunicazione può essere notificata all’amministratore condominiale. Il promotore rimborsa all’autorità espropriante le spese sostenute per l’istruttoria.

Per le opere di competenza regionale di cui all’art. 2, comma 1, le competenze prefettizie previste dall’art. 25, comma 4, del DPR 327/2001 sono esercitate direttamente dall’ente competente ad approvare il progetto.

Urgenza, occupazione anticipata e casi speciali

Quando l’avvio dei lavori è urgente, anche in relazione alla natura dell’opera, può disporsi l’espropriazione o l’occupazione anticipata contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria. La legge estende le ipotesi in cui il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere emanato senza particolari indagini e formalità alle opere di urbanizzazione primaria, difesa del suolo e della costa, consolidamento, regimazione delle acque, opere idrauliche e sistemazioni idrogeologiche, nonché alle opere di servizi a rete d’interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia. La Giunta regionale può definire ulteriori modalità applicative e specificare il requisito della particolare urgenza.

Commissioni provinciali espropri e determinazione delle indennità

In ogni Provincia è istituita una Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, cui sono attribuiti i compiti previsti dal DPR 327/2001; l’istituzione è delegata alla Provincia territorialmente competente. La Commissione è composta dal Presidente della Provincia o suo delegato, da rappresentanti tecnici statali, dal Presidente dell’Ater o suo delegato, da due esperti urbanistico-edilizi, da tre esperti in agricoltura e foreste, da un componente designato dall’ANCI e da uno designato dall’UPI.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dura in carica cinque anni e i membri esperti di cui alle lettere e) ed f) non possono essere confermati più di una volta. Fino all’istituzione delle nuove Commissioni restano in carica quelle già istituite dalla Giunta regionale.

Le Commissioni determinano annualmente, entro il 31 gennaio, il valore agricolo medio dei terreni non soggetti a contratti agrari, esprimono pareri sull’indennità provvisoria, determinano l’indennità definitiva quando quella provvisoria non è accettata, determinano l’indennità nei casi previsti dal DPR 327/2001 per occupazione temporanea e retrocessione, e svolgono gli altri compiti previsti dalla normativa statale. Le Province disciplinano con regolamento convocazione, funzionamento, eventuali sottocommissioni, pubblicazione degli atti e organizzazione interna, nonché gli aspetti finanziari. Le Province individuano inoltre la sede e curano la segreteria. Gli oneri di funzionamento sono a carico delle autorità esproprianti per le attività di cui al comma 7.

Servitù, incluse la servitù di allagamento

In materia di indennità per l’imposizione di servitù resta fermo l’art. 44 del DPR 327/2001. L’autorità espropriante può, in attuazione della normativa richiamata, acquisire il diritto di servitù al patrimonio di soggetti pubblici o privati titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze, o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei beneficiari.

Per gli impianti di trasporto a fune o assimilati, piste da sci e infrastrutture accessorie, la legge regionale sostituisce alcune disposizioni della disciplina settoriale: l’approvazione del Piano dei bacini sciistici da parte della Regione è presupposto per la costituzione coattiva delle servitù, la dichiarazione di pubblica utilità è adottata dal Comune interessato e le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune nel rispetto del DPR 327/2001.

Per la realizzazione di casse di espansione, le procedure espropriative comprendono anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree, quando non si proceda all’ablazione del diritto. In tali casi l’autorità competente dispone la costituzione di servitù di allagamento, iscritta nei registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della disciplina è adottato dalla Giunta un disciplinare sui criteri di valutazione dell’indennità, con riguardo alla frequenza e durata delle piene e ai volumi d’acqua previsti. L’indennità deve essere non inferiore al 40% e non superiore ai due terzi dell’indennità di esproprio della medesima area. Non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento, salvo l’indennità prevista. Alle amministrazioni comunali interessate dalle casse di espansione spetta un ristoro consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticità idrauliche, idrogeologiche e ambientali.

Disciplina storica su diritti volumetrici e abrogazioni

La previsione sulla permuta di terreni espropriati con diritti volumetrici è stata abrogata e non è più applicabile dal 20 marzo 2024. Sono inoltre abrogate le disposizioni precedenti in materia di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti nazionali e in materia di delega per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Regime transitorio e finanziario

La legge non si applica ai procedimenti espropriativi in corso relativi a opere per le quali, alla data di entrata in vigore, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal Presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

La legge dichiara espressamente che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e aggiornamenti di efficacia

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo vigente indicato riporta efficacia aggiornata al 20/03/2024 per effetto delle modifiche e delle abrogazioni sopravvenute.

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