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Legge

L.R. Abruzzo 4/2010

Integrazione alla L.R. 9.1.2010, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 4/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra il bilancio di previsione 2010 della Regione con l’approvazione dei bilanci 2010 di A.R.T.A. e A.P.T.R. e con nuovi stanziamenti di funzionamento: 1,2 milioni di euro per A.R.T.A. e 3,9 milioni per A.P.T.R. Le due agenzie devono adeguare i propri bilanci entro 30 giorni dalla pubblicazione, altrimenti interviene la Regione in via sostitutiva. Norma riferita al solo esercizio 2010.

Integrazione del bilancio regionale 2010 per il finanziamento di A.R.T.A. e A.P.T.R.

Integrazione al bilancio regionale 2010 per A.R.T.A. e A.P.T.R.

La legge regionale integra il bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo introducendo disposizioni finanziarie specifiche per due enti strumentali: l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) e l’Agenzia di Promozione Turistica Regionale (A.P.T.R.). La disciplina riguarda esclusivamente l’esercizio finanziario 2010.

Finanziamento e bilancio dell’A.R.T.A.

È approvato il bilancio allegato dell’A.R.T.A. per l’esercizio finanziario 2010. Inoltre, nel bilancio regionale è autorizzata l’iscrizione di uno stanziamento destinato al funzionamento dell’Agenzia pari a euro 1.200.000,00 sul capitolo 05.01.020 - 291550.

L’A.R.T.A. deve adottare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge, i provvedimenti di variazione del proprio bilancio necessari a renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

Finanziamento e bilancio dell’A.P.T.R.

È approvato anche il bilancio allegato dell’A.P.T.R. per l’esercizio finanziario 2010. La Regione autorizza l’iscrizione nello stato di previsione della spesa di uno stanziamento per il funzionamento dell’Agenzia pari a euro 3.900.000,00 sul capitolo 09.01.002 - 241585.

Anche per l’A.P.T.R. è previsto l’obbligo di adeguare il bilancio entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, mediante i necessari provvedimenti di variazione.

Regime sostitutivo

Per entrambe le agenzie, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di variazione del bilancio entro il termine previsto, la Regione procede in via sostitutiva.

Ambito temporale e utilità applicativa

La legge ha natura puntuale e finanziaria: disciplina l’assetto economico delle due agenzie per il solo esercizio 2010 e non contiene misure a efficacia generale o a regime. Per questo, pur formalmente vigente nel testo consolidato, ha oggi rilievo essenzialmente storico e contabile.

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