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Legge

L.R. Abruzzo 9/2010

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.11.2006, n. 34 e s.m.i., recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 9/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale Abruzzo sulla raccolta dei funghi epigei spontanei: fissa limiti di raccolta, tipologie di tesserino, contributi annuali e permessi temporanei, aggiorna requisiti formativi, vigilanza, sanzioni e norme transitorie. L’attestato di idoneità alla raccolta diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2011.

Modifiche alla disciplina abruzzese sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Modifiche alla disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei in Abruzzo

La legge interviene sulla L.R. Abruzzo n. 34/2006, ridefinendo in modo organico i limiti di raccolta, i titoli autorizzativi, la formazione obbligatoria, i permessi per non residenti, i controlli e il regime sanzionatorio. La disciplina si applica nel territorio della Regione Abruzzo; l’obbligo dell’attestato di idoneità alla raccolta decorre dal 1° gennaio 2011.

Limiti di raccolta e tutela delle specie immature

La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è fissata in 3 kg complessivi, salvo il caso di un unico esemplare o di un solo cespo di funghi concresciuti.

Per evitare la raccolta di esemplari immaturi, sono previste dimensioni minime del diametro del carpoforo per alcune specie:

  • Amanita caesarea: 4 cm;
  • Boletus edulis e relativo gruppo: 4 cm;
  • Calocybe gambosa: 3 cm;
  • Hygrophorus marzuolus: 3 cm;
  • Macrolepiota procera: 5 cm.

È inoltre vietata, per ragioni ecologiche e sanitarie, la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.

Titoli abilitativi alla raccolta e tipologie di tesserino

La raccolta è subordinata al possesso di un tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Provincia competente e valido su tutto il territorio regionale.

Sono previsti tre tipi di tesserino:

  • Tipo A: raccolta ordinaria fino a 3 kg;
  • Tipo B: raccolta agevolata fino a 4 kg, riservata ai residenti nei comuni interessati che siano coltivatori diretti, utenti di beni di uso civico o di proprietà collettive, oppure soci di cooperative agricole e forestali;
  • Tipo C: raccolta per integrazione del reddito fino a 5 kg, riservata ai residenti e limitata al territorio del proprio comune di residenza.

Il tesserino è personale e non cedibile; può essere rilasciato a partire dai 14 anni. La richiesta deve essere corredata da attestato di idoneità alla raccolta, foto, ricevuta del contributo annuale e documento d’identità.

Per il tesserino agevolato di tipo B è richiesta un’autocertificazione su residenza e appartenenza alla categoria agevolata, da presentare anche al rinnovo quinquennale. Per il tesserino di tipo C è richiesta annualmente ulteriore documentazione reddituale e fiscale, oltre al certificato di residenza.

Formazione, attestato di idoneità e aggiornamento periodico

Per ottenere l’attestato di idoneità alla raccolta occorre frequentare un corso di micologia di almeno 24 ore, con una partecipazione minima di 18 ore. Su richiesta del candidato, in presenza di motivi ragionevolmente validi e documentabili, il test può essere svolto oralmente davanti a un micologo docente.

I corsi sono proposti dalle organizzazioni previste dalla legge e devono essere comunicati alla Provincia prima dell’inizio. Devono rispettare il programma conforme alla normativa statale e sono tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale.

Gli attestati devono indicare date del corso, ore complessive e firme del presidente e di un micologo docente.

Ai fini del rinnovo del tesserino, i raccoglitori devono frequentare almeno ogni cinque anni un ciclo di lezioni di almeno 5 ore per ottenere l’attestato di aggiornamento. Tale ciclo è gratuito per i raccoglitori e i costi sono a carico delle Province nei limiti delle risorse disponibili.

La Giunta regionale fissa triennalmente il costo massimo dei cicli di lezioni di aggiornamento. Le Province organizzano annualmente, con il Centro Micologico Regionale, corsi per guardie micologiche volontarie e associazioni micologiche.

I micologi iscritti al Registro nazionale sono esonerati, ai fini del rilascio del tesserino, dal conseguimento dell’idoneità alla raccolta. Per i titolari di tesserini precedenti privi della frequenza del corso, al termine della validità quinquennale è richiesto l’attestato di aggiornamento.

Contributo annuale e utilizzo delle risorse

I raccoglitori devono versare un contributo annuale di 30 euro su conto corrente postale intestato alla Provincia competente. Il versamento e la validità annuale decorrono dalla data di rilascio del tesserino.

Il contributo non è dovuto dai residenti in Abruzzo che abbiano compiuto 65 anni e da chi non esercita l’attività di raccolta nell’anno.

Comuni, Comunità montane, amministrazioni separate, antiche università ed enti parco non possono imporre contributi aggiuntivi né differenziare gli importi tra residenti e non residenti.

Le Province destinano le entrate a vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, rimozione di rifiuti ingombranti nelle aree di raccolta e finanziamento di iniziative di formazione e informazione micologica.

Raccolta per integrazione del reddito

È prevista un’agevolazione per i cittadini residenti nei comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale rientrante nel primo scaglione di reddito, che possono raccogliere fino a 5 kg al giorno in deroga al limite ordinario.

L’accesso all’agevolazione richiede domanda annuale con autocertificazione del reddito e documentazione fiscale di vendita riferita all’anno precedente.

La raccolta è consentita solo nel territorio del comune autorizzato e deve riguardare esclusivamente le specie commerciali indicate dal DPR 376/1995. Ciascuna Provincia istituisce un elenco pubblico dei beneficiari.

Il controllo sul reddito avviene al rilascio del tesserino, con annotazione dell’esito sul tesserino stesso; l’interessato deve comunicare eventuali successive perdite del requisito reddituale.

Permessi temporanei per non residenti

I non residenti in Abruzzo possono raccogliere funghi nei comuni interessati solo mediante permesso comunale conforme al modello regionale, subordinato al possesso di un tesserino valido rilasciato da altri organismi extra-regionali.

Sono previsti permessi giornalieri o di durata più ampia, con queste quote per il quinquennio 2010-2015:

  • 7 euro per un giorno;
  • 15 euro da due a tre giorni consecutivi;
  • 30 euro da quattro a sette giorni consecutivi;
  • 60 euro per un mese.

Le quote sono aggiornate ogni cinque anni dalla Giunta regionale.

Le regole non si applicano ai non residenti proprietari di terreni o fabbricati in Abruzzo, che possono ottenere il tesserino ordinario ai sensi dell’art. 3.

Limitazioni temporali e tutela delle specie a rischio

La Giunta regionale, su richiesta di Province, Comuni e Comunità montane e sentita la Commissione tecnico-consultiva, può disporre limitazioni temporali alla raccolta in aree in cui si manifestino modificazioni sfavorevoli dell’ecosistema.

Può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione, su segnalazione di enti locali, istituti scientifici universitari e associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

Commissione tecnico-consultiva regionale

È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei, con durata quinquennale.

Ne fanno parte rappresentanti della struttura regionale agricoltura, territorio/parchi, sanità, organizzazioni professionali agricole, associazioni micologiche provinciali, ASL, ispettorati micologici, Centro micologico regionale, Corpo Forestale dello Stato, un medico di un centro veleni e un micologo laureato in specifiche discipline scientifiche.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa formula proposte e pareri sulla disciplina regionale, promuove studi e informazione, elabora statistiche e monitoraggio del territorio, propone restrizioni di raccolta e misure di tutela, iniziative di riforestazione, valorizzazione del prodotto e orientamenti per il programma del tesserino, nonché aggiornamenti su commestibilità e rischi tossicologici. Si riunisce almeno ogni sei mesi.

Certificazione di commestibilità e corsi micologici

Alla disciplina sulle autorizzazioni viene collegata l’esigenza del certificato di commestibilità per la raccolta a uso proprio, secondo quanto previsto dalla legge.

Le ASL, l’Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila, le Università, le associazioni micologiche, gli enti pubblici e privati possono organizzare corsi per il rilascio dell’attestato di idoneità, per le attestazioni previste per la commercializzazione e per la formazione e aggiornamento degli operatori degli ispettorati micologici.

Vigilanza e controlli

La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e Municipale, agli operatori ASL, al Dipartimento ARTA di L’Aquila, alle Guardie Giurate Campestri, alle GEV e agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Il tesserino e la ricevuta del contributo annuale devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. Le Province comunicano annualmente ai Comuni l’elenco dei titolari del tesserino regionale.

Sanzioni, confisca del raccolto e recidiva

Sono previste sanzioni amministrative differenziate in base alla violazione, con confisca del raccolto in numerosi casi. In sintesi:

  • 25-50 euro per mancata sommaria pulitura dei funghi;
  • 100-200 euro per raccolta senza versamento del contributo annuale o oltre i limiti di raccolta;
  • 200-400 euro per raccolta senza tesserino, per violazioni delle modalità di raccolta, nelle aree riservate o in periodi di divieto;
  • 300-600 euro per tabellazione abusiva o danneggiamento/rimozione delle tabelle;
  • 50-100 euro per violazioni delle limitazioni nelle aree tabellate.

Ogni violazione comporta, salvo i casi di reato, la confisca del prodotto raccolto. I funghi confiscati sono consegnati alla ASL, che li destina a enti benefici o, se raccolti in aree tabellate, ai soggetti titolari delle aree; se non più commestibili, sono distrutti e smaltiti.

In caso di recidiva, l’autorizzazione alla raccolta è sospesa per un anno e la sanzione dell’ultima violazione è raddoppiata. Le sanzioni sono annotate sul tesserino.

I proventi sanzionatori sono versati alla Provincia, che retrocede il 35% all’amministrazione accertatrice e utilizza il restante 65% per vigilanza, sicurezza, pulizia sentieristica, rimozione rifiuti e formazione/informazione micologica.

Regime transitorio ed entrata in vigore

L’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità alla raccolta decorre dal 1° gennaio 2011.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

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