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Legge

L.R. Abruzzo 8/2010

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 8/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 8/2010 aggiorna la disciplina del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, estendendone le funzioni ai fondi nazionali e comunitari e riorganizzandone composizione e modalità operative. Modifica anche l’Avvocatura regionale, ridefinendo requisiti e possibilità di conferimento dell’incarico, anche a professionisti esterni. Alcune disposizioni sono poi abrogate nel 2010.

Modifiche al Nucleo regionale di valutazione degli investimenti e all’Avvocatura regionale

Modifiche al Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

La legge regionale Abruzzo n. 8 del 2010 interviene sulla legge regionale n. 86/2001, aggiornando le funzioni, la composizione e alcuni profili organizzativi del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. La disciplina si applica nel territorio della Regione Abruzzo e riguarda strumenti di programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici regionali e territoriali.

Ambito delle funzioni del Nucleo

La riforma amplia l’ambito di intervento del Nucleo, sostituendo il riferimento ai soli “fondi strutturali” con quello ai “fondi nazionali e comunitari”. Il Nucleo viene configurato come struttura di supporto tecnico alle attività di programmazione, valutazione e monitoraggio svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili di interventi cofinanziati.

Funzioni assegnate

Le funzioni del Nucleo comprendono, in particolare:

  • il supporto tecnico alle attività di programmazione, con riferimento alle fasi di formulazione e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di piani, programmi, progetti e interventi;
  • il coordinamento e il raccordo con la programmazione di settore delle Direzioni regionali e delle amministrazioni locali;
  • l’analisi di fattibilità e di opportunità degli investimenti, nonché della loro coerenza con gli obiettivi programmatici generali e con la pianificazione economica del territorio;
  • la definizione e l’implementazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione;
  • il supporto alla programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale e agli istituti della programmazione negoziata;
  • l’osservazione e la valutazione dello stato di attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e negli strumenti di programmazione negoziata regionali;
  • la produzione di studi, linee guida, strumenti formativi e informativi, nonché servizi di assistenza tecnica per strutture regionali e amministrazioni locali;
  • la valutazione di progetti di investimento finanziati con mutui pluriennali o con altre forme di finanziamento proposte dalle amministrazioni di cui all’art. 4 della legge n. 144/1999.

Valutazione di piani, programmi e progetti di maggiore importo

Il Nucleo assolve anche alle funzioni di valutazione di piani, programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro. Sono esclusi i progetti realizzati in compartecipazione pubblico-privata con la tecnica della finanza di progetto, se predisposti da enti territoriali, Regione ed enti strumentali.

Relazione annuale

La periodicità dell’attività di relazione viene modificata: il riferimento originario al rapporto semestrale è sostituito da quello annuale.

Composizione e organizzazione del Nucleo

La legge sostituisce integralmente la disciplina sulla composizione del Nucleo. Esso ha sede presso la Giunta regionale ed è coordinato da un dirigente dei servizi della programmazione. La sua composizione è interna all’amministrazione regionale ed è rappresentativa delle Direzioni regionali interessate alla programmazione e valutazione degli investimenti pubblici.

I componenti sono selezionati dai Direttori regionali tra i dipendenti di categoria D assegnati alle singole Direzioni, in relazione alle competenze necessarie per le funzioni del Nucleo. I componenti continuano a svolgere la propria attività nelle strutture di appartenenza.

Supporto tecnico e professionalità esterne

Per lo svolgimento delle attività il Nucleo si avvale di una Segreteria tecnica con funzioni di supporto tecnico-amministrativo. Per attività tecniche ad alta specializzazione, in particolare in materia di analisi di fattibilità, valutazione ex ante, in itinere ed ex post, e analisi economico-ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, il Nucleo può avvalersi anche di professionalità esterne all’amministrazione.

Disciplina attuativa e abrogazioni

La Giunta regionale è chiamata a disciplinare con propri atti le modalità attuative della legge entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Sono inoltre abrogate alcune disposizioni della legge regionale n. 86/2001, tra cui quelle relative alla selezione del dirigente e dei componenti, alla collocazione del Nucleo, al sistema di banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e agli elementi essenziali della rete dei Nuclei di valutazione.

Modifiche all’Avvocatura regionale

La legge interviene anche sulla legge regionale Abruzzo n. 9/2000, ridefinendo i requisiti per la responsabilità dell’Avvocatura Regionale e la figura del vice avvocato regionale. L’obiettivo è adeguare l’assetto organizzativo della struttura speciale di supporto legale e legislativo.

Requisiti per la responsabilità dell’Avvocatura Regionale

La responsabilità dell’Avvocatura Regionale è affidata, con provvedimento della Giunta regionale, a un dirigente iscritto, o avente titolo all’iscrizione, all’albo degli avvocati, che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo e che abbia documentata attività nel campo giuridico-normativo.

Vice avvocato regionale e incarico esterno

L’Avvocato regionale può essere coadiuvato da un altro dirigente professionista legale, anch’egli iscritto o abilitabile all’albo degli avvocati, con almeno cinque anni di servizio dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo e documentata attività giuridico-normativa, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale.

La responsabilità può essere conferita anche a un professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all’albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni. In tal caso:

  • l’incarico è conferito dalla Giunta regionale con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile;
  • la durata non può comunque superare quella del mandato;
  • devono essere rispettati i limiti di cui all’art. 22, comma 1, della L.R. 77/1999;
  • il compenso non può essere superiore a quello dei Direttori regionali;
  • si applicano le disposizioni dell’art. 20, comma 6, della L.R. 77/1999.

Regime successivo e limiti di attualità

La legge prevedeva anche un intervento successivo di riordino della struttura speciale “Avvocatura Regionale”, ma tale previsione è stata poi abrogata nel 2010. Considerata la natura delle modifiche e delle abrogazioni intervenute, il provvedimento conserva oggi principalmente valore di testo di modifica storica della disciplina regionale, utile per ricostruire l’assetto normativo consolidato della legge n. 86/2001 e della legge n. 9/2000.

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