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Legge

L.R. Abruzzo 6/2010

Modifiche alla L.R. n. 51 del 30.12.2004 in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 6/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 6 modifica la disciplina delle incompatibilità per Presidente, componenti della Giunta e consiglieri regionali, aggiornando l’elenco delle cariche non cumulabili. Si applica dal 20 febbraio 2010 e non introduce un termine finale di efficacia.

Incompatibilità della carica di consigliere regionale in Abruzzo

Incompatibilità della carica di consigliere regionale in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 6 del 2010 interviene sulla disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della legge regionale n. 51 del 2004, limitatamente alle incompatibilità con la carica di Presidente della Giunta regionale, componente della Giunta regionale e consigliere regionale.

Contenuto della modifica

La disciplina viene aggiornata sostituendo il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 51/2004. Il nuovo testo conferma che le cariche regionali indicate non sono cumulabili con alcune funzioni elettive o di governo di altri enti e istituzioni.

Le incompatibilità riguardano la carica di:

  • membro di una delle Camere;
  • membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;
  • giudice della Corte dei Conti;
  • componente di altro Consiglio o Giunta regionale;
  • membro del Parlamento europeo;
  • Presidente e Assessore di Giunta provinciale di altra Regione;
  • Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;
  • Sindaco e Assessore dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 2.000 abitanti.

Ambito applicativo

La modifica riguarda la Regione Abruzzo e incide sulla disciplina regionale delle incompatibilità per le cariche politiche regionali. Il testo consolidato non introduce ulteriori condizioni procedurali, deroghe o regimi transitori.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 20 febbraio 2010.

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