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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34370/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, con addizionali e sanzioni, emesso nei confronti della proprietaria di un immobile concesso in locazione per l’anno d’imposta 2007, con contestazione di maggiori redditi da canoni di locazione, anche in ragione di opere eseguite dalla conduttrice che l’Ufficio ha ritenuto assumere valore reddituale in natura sostitutivo dei canoni. La contribuente aveva chiesto autotutela, ottenendo una riduzione parziale dell’imponibile, ma gli atti di merito avevano confermato la legittimità dell’accertamento. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6, 25, 26 e 36 del TUIR, in relazione agli artt. 2697 e 2702 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come reddito in natura, sostitutivo dei canoni, le opere eseguite dalla conduttrice, non destinate a soddisfare l’uso pattuito dell’immobile e non equivalenti a corrispettivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello non avesse considerato le clausole contrattuali dalle quali si sarebbe desunto che le opere non erano necessarie per l’uso convenuto, che l’immobile era già agibile, che le opere non costituivano migliorie e che era previsto l’obbligo di restituzione nello stato originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero in realtà volte a ottenere un nuovo apprezzamento del contratto di locazione e del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi ribadito che l’interpretazione del contratto integra un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici legali o per vizi motivazionali nei limiti consentiti, mentre non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto senza indicare specificamente quale canone interpretativo sia stato violato. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva congruamente motivato il proprio percorso logico-giuridico, interpretando le clausole contrattuali e ricostruendo il collegamento tra opere eseguite e obbligazione tributaria, sicché non vi era spazio per il riesame in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    violazione e falsa applicazione

    La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella mera contestazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, occorrendo indicare puntualmente il canone normativo asseritamente violato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è fortemente ristretto e non consente un riesame del merito o delle risultanze istruttorie.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L’interpretazione contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici legali o per motivazione illogica/inadeguata nei limiti consentiti.

  • artt. 1, 6, 25, 26 e 36 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che le opere eseguite dalla conduttrice non potessero essere qualificate come reddito in natura sostitutivo dei canoni di locazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova nella dimostrazione dei presupposti del maggior reddito accertato.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia probatoria delle clausole e del documento contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita da una diversa lettura del testo contrattuale proposta dal ricorrente.
  • Per dedurre utilmente la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è necessario indicare in modo specifico quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; la mera contrapposizione di un risultato interpretativo diverso rende il motivo inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo successivo alla riforma del 2012, non consente una rivalutazione del materiale probatorio né un nuovo esame del merito della controversia.
  • Quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo logicamente coerente e fondato sulle clausole contrattuali, la decisione non è sindacabile in cassazione sotto il profilo dell’apprezzamento del fatto o dell’interpretazione negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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