Cassazione Penale, Sentenza n. 21641/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): si deduceva l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) in quanto la condotta sarebbe stata finalizzata solo a ottenere ospitalità e soccorso; censura della qualificazione come aggravante dell'aver agito "in danno del padre e dei fratelli, persone con le quali vi era stata una relazione affettiva" (si contesta che la mera parentela possa provare una relazione affettiva attuale o pregressa); richiesta di diversa interpretazione del concetto di "relazione affettiva" (solo rapporti sentimentali paraconiugali?) e lamentata sproporzione della sanzione per le condizioni psico‑fisiche dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla mancanza del dolo, ribadendo la giurisprudenza dominante che il reato di stalking è sorretto dal dolo generico (volontà di porre in essere condotte moleste/minacciose con consapevolezza della loro idoneità a produrre gli eventi e dell'abitualità). Ha invece accolto il secondo motivo: l'aggravante prevista dall'art. 612‑bis, comma secondo, non poteva essere ritenuta provata sulla base della sola parentela o della temporanea ospitalità; la "relazione affettiva" richiede prova concreta di un rapporto di fiducia che crei aspettative di tutela/protezione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante e ha annullato con rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per ricalcolare la pena. Ha inoltre disposto l'omissione dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
comma secondo: "dal coniuge anche se separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa"
L'aggravante richiede, per i rapporti diversi dal coniuge, la prova concreta di una "relazione affettiva" intesa come legame di fiducia che genera aspettative di tutela; la mera parentela non è sufficiente a provarla. Per il coniuge il legislatore presume tale relazione.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Imposizione di omettere generalità e dati identificativi nelle pubblicazioni; la Corte ha disposto l'oscuramento dei dati dell'imputata nella sentenza.
Massime di principio
- Il dolo nel reato di atti persecutori è dolo generico: conta la volontà di porre in essere condotte moleste/minacciose consapevoli della loro idoneità e dell'abitualità, non il movente o la preordinazione di lungo periodo.
- L'aggravante "relazione affettiva" ex art. 612‑bis, comma 2, richiede prova concreta di un rapporto di fiducia che giustifichi un'aggravazione del disvalore; la parentela di per sé non basta (salvo la presunzione per il coniuge).
- Se il giudice di merito fonda l'aggravante su mere presunzioni derivate dalla parentela o da un episodio isolato (es. richiesta di ospitalità), la decisione è vulnerabile in Cassazione per vizio di motivazione e carenza probatoria.
- Le condizioni psicologiche dell'imputato possono influire sulla valutazione della responsabilità o della pena, ma devono essere adeguatamente documentate e valutate nei motivi di merito; non bastano affermazioni apodittiche per escludere la consapevolezza richiesta dal dolo.
- In presenza di annullamento di una aggravante, il ricalcolo del trattamento sanzionatorio può richiedere il rinvio al giudice di merito per rideterminare la pena, perché la modificazione del disvalore complessivo incide sulla misura.
- In difese analoghe, concentrare i mezzi di prova sulla dimostrazione della cessazione o assenza di un rapporto affettivo concreto (testimonianze, documenti, comportamenti di lunga durata) è strategico per impugnare l'aggravante.
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