Ordinanza n. 76/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) della nota dell'Area pianificazione paesaggistica e di area vasta della Regione Lazio, protocollo n. 213973 del 20 ottobre 2025, conosciuta dal ricorrente il 28 ottobre 2025, con cui si informa il Comune di Latina che non può essere recepita nel PTPR la certificazione comunale di errata perimetrazione del vincolo paesaggistico di area boscata sul terreno di proprietà del ricorrente, trasmessa alla Regione con nota del 3 ottobre 2025, prot. n. 203535; 2) del provvedimento del servizio urbanistica del Comune di Latina del 28 ottobre 2025 che recepisce la nota regionale protocollo n. 213973 del 20 ottobre 2025 comunicando al ricorrente che non verrà rimosso il predetto vincolo sul terreno oggetto della certificazione comunale di assenza di area boscata; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente formalmente e/o sostanzialmente contestato nel ricorso, ivi inclusi i seguenti: 3) della presupposta nota della Regione Lazio del 13 giugno 2025, prot. n. 625073, inviata all'Amministrazione comunale; 4) dell'art. 39 commi da 1 a 4 delle NTA del PTPR ove interpretati nel senso di ricomprendere tra i beni paesistici da vincolare quali aree boscate anche il terreno del ricorrente; 5) dell'art. 39 commi da 5 a 7 delle NTA del PTPR ove interpretati nel senso di consentire alla Regione di non recepire nel PTPR la certificazione comunale ex art. 39 comma 4 senza alcun sopralluogo da parte dell'ufficio regionale competente in materia forestale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota regionale che nega il recepimento nel PTPR della certificazione comunale di errata perimetrazione del vincolo paesaggistico di area boscata e conseguente comunicazione comunale di mantenimento del vincolo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota regionale con cui è stato comunicato al Comune di Latina che non poteva essere recepita nel Piano territoriale paesistico regionale la certificazione comunale di errata perimetrazione del vincolo paesaggistico relativo ad area boscata sul terreno di proprietà del ricorrente. È stato inoltre impugnato il conseguente provvedimento comunale che ha comunicato il mantenimento del vincolo, nonché una precedente nota regionale, le disposizioni dell’art. 39 delle NTA del PTPR nella parte in cui sarebbero interpretate come comprensive del terreno tra i beni paesistici vincolati quali aree boscate e nella parte in cui consentirebbero alla Regione di non recepire la certificazione comunale senza previo sopralluogo dell’ufficio regionale competente in materia forestale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma evidenzia che la controversia richiede approfondimenti propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre la sospensione degli atti impugnati né anticipare una valutazione definitiva sulla loro legittimità. Il Collegio ha ritenuto che la causa necessitasse di approfondimenti incompatibili con una definizione cautelare piena e che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare può essere accordata anche mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando la causa richiede approfondimenti propri della fase di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Quando l’esigenza cautelare può essere soddisfatta dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini della fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione dell’atto.
art. 39, commi da 1 a 7, NTA del PTPR
Il ricorso impugna l’art. 39, commi da 1 a 7, delle NTA del PTPR nelle interpretazioni indicate dal ricorrente.
La legittimità e l’interpretazione delle disposizioni relative alla perimetrazione delle aree boscate e al recepimento delle certificazioni comunali restano rimesse alla fase di merito.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare richiede approfondimenti propri della fase di merito, ma le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione sollecita del merito non comporta, di per sé, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati né una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure.
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