Cassazione Penale, Ordinanza n. 26564/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 15, del codice della strada, in relazione a una condotta di guida senza patente. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la censura alla dosimetria della pena, ritenuta non adeguatamente motivata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso preliminarmente che fosse maturata la prescrizione, richiamando il regime previsto dalla l. n. 103/2017. Ha quindi ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi di ricorso: quanto all'art. 131-bis c.p., ha ribadito che la causa di non punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente perché manca il requisito della non abitualità, essendo la rilevanza penale prevista solo in caso di recidiva nel biennio; quanto alla pena, ha affermato che una motivazione specifica sulla dosimetria è necessaria solo per pene prossime al massimo o comunque superiori alla media, mentre nel caso di specie la sanzione era stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La contravvenzione di guida senza patente assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, per difetto del requisito della non abitualità del comportamento.
art. 133 c.p.
La scelta della pena in misura media o prossima al minimo edittale può essere sorretta da motivazione sintetica o implicita, essendo riservata al giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
l. n. 103/2017
Per la verifica della prescrizione si applica il regime previsto da tale legge, con esito nel caso di specie negativo.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la fattispecie incriminatrice richiede, per la sua stessa punibilità, una condotta abituale o reiterata, poiché difetta il presupposto della non abitualità.
- In tema di guida senza patente, se la rilevanza penale è ancorata alla recidiva nel biennio, non può trovare applicazione l'art. 131-bis c.p. perché il fatto non si presta a essere qualificato come episodio isolato non abituale.
- La motivazione sulla determinazione della pena non richiede un'analitica esplicitazione dei criteri di commisurazione quando la sanzione è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale; in tal caso la valutazione del giudice di merito è sostanzialmente insindacabile.
- Il ricorso per cassazione che deduca censure manifestamente infondate è dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione delle statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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