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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia il 23 ottobre 2022 in forza di nulla osta al lavoro subordinato e visto d'ingresso, ma non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno. La Prefettura di Bergamo aveva successivamente revocato il nulla osta per la mancata presentazione delle parti all'appuntamento per la sottoscrizione del contratto e per l'incompletezza della documentazione. Il ricorrente non aveva impugnato la revoca. Egli ha impugnato il successivo diniego della Questura sostenendo che la mancata stipula del contratto non fosse a lui imputabile, poiché il datore di lavoro originario avrebbe subordinato l'assunzione al pagamento di 5.000 euro, circostanza oggetto di querela. Ha inoltre dedotto di essere stato assunto da imprese diverse dal datore che aveva richiesto il nulla osta e ha sostenuto di avere quindi diritto al rilascio di un permesso per lavoro subordinato o, in subordine, di un permesso per attesa occupazione. Ha altresì valorizzato la propria incolpevolezza rispetto alla mancata conclusione del rapporto di lavoro originario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo principale. La revoca del nulla osta, ormai inoppugnabile, impediva il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poiché il nulla osta costituisce presupposto indispensabile del titolo di soggiorno; se la sua revoca successiva al rilascio del permesso ne impone la revoca, a maggior ragione la revoca intervenuta prima del rilascio preclude il rilascio stesso. Il diniego della Questura è stato quindi qualificato come atto dovuto. Il giudice ha inoltre escluso il diritto al permesso per attesa occupazione: il nulla osta è utilizzabile esclusivamente per instaurare il rapporto di lavoro con il datore che lo ha richiesto e per il lavoratore nominativamente indicato. Il lavoratore che non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno non può utilizzare la mancata assunzione da parte del datore originario per ottenere un permesso per attesa occupazione, né può sostituire il datore originario con altri datori nell'ambito della stessa procedura. L'eventuale incolpevolezza del lavoratore non incide sulla legalità oggettiva della posizione, e non è tutelabile un affidamento sulla permanenza in Italia in assenza della regolare costituzione dello specifico rapporto di lavoro cui era collegato l'ingresso. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro subordinato è presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno e può essere utilizzato soltanto per instaurare il rapporto di lavoro con il datore che lo ha richiesto e con il lavoratore indicato.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    La revoca del nulla osta, quando interviene prima del rilascio del permesso di soggiorno, preclude il rilascio del titolo; la disposizione, prevedendo la revoca del permesso già rilasciato in caso di revoca del nulla osta, conferma la necessaria permanenza del relativo presupposto.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione presuppone un titolo di soggiorno già posseduto e da rinnovare, non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro; non si applica a chi non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno.

  • art. 37 d.P.R. 394/1999

    Concorre a delimitare i presupposti del permesso per attesa occupazione, incompatibili con la situazione di chi sia privo di un precedente titolo di soggiorno e non abbia costituito il rapporto di lavoro collegato al nulla osta.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato intervenuta prima del rilascio del permesso di soggiorno preclude il rilascio del permesso, poiché il nulla osta costituisce un presupposto indispensabile del titolo e il diniego della Questura è vincolato.
  • Il nulla osta al lavoro subordinato è funzionalmente e nominativamente collegato al datore di lavoro che lo ha richiesto e al lavoratore indicato; non può essere utilizzato per instaurare un rapporto con un diverso datore di lavoro nell'ambito della medesima procedura.
  • Il permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno da rinnovare e non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro; non spetta a chi, entrato con un nulla osta, non abbia mai ottenuto il primo titolo di soggiorno.
  • Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno rileva la legalità oggettiva della posizione dello straniero, non la sua eventuale incolpevolezza nella mancata stipula del rapporto di lavoro collegato al nulla osta.
  • L'ingresso regolare in Italia in forza di un nulla osta non garantisce la permanenza dello straniero quando non si perfezioni lo specifico rapporto di lavoro cui l'ingresso era subordinato; in tale situazione non è configurabile un affidamento tutelabile al rilascio comunque di un titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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