Sentenza n. 3554/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento a. del prot. n.-OMISSIS- emesso dal Primo Circolo Didattico “-OMISSIS-” con sede in Somma Vesuviana (Na), alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; b. del P.E.I. 2024-2025; c. del Verbale GLO del 12/06/2025. d. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno scolastico, PEI 2024-2025 e verbale GLO del 12 giugno 2025
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui, per l’anno scolastico 2025/2026, alla minore, frequentante la scuola primaria per 25 ore settimanali e affetta da disabilità intellettiva di grado lieve con ricadute sugli apprendimenti e disturbo misto del linguaggio recettivo-espressivo, erano state assegnate soltanto 11 ore di sostegno. Sono state dedotte la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 l. 241/1990, lamentando in particolare l’insufficienza delle ore assegnate rispetto alla gravità della patologia, alle esigenze di apprendimento e all’orario scolastico complessivo, oltre all’assenza di motivazione dell’assegnazione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. In sede cautelare aveva ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, ordinando all’amministrazione di redigere tempestivamente il PEI e di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica, auspicabilmente per l’intero orario di 25 ore. Nel merito, preso atto che l’amministrazione aveva dato integrale esecuzione all’ordinanza cautelare, predisponendo il PEI e il verbale GLO depositati dai ricorrenti, e considerata l’imminente conclusione dell’anno scolastico cui si riferiva la controversia, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione, in applicazione della soccombenza virtuale, per complessivi 1.000 euro oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia sull’assegnazione del sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore era stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità.
art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017
È stato richiamato quale fondamento dell’obbligo di redazione del PEI e della determinazione delle misure di sostegno necessarie all’inclusione scolastica.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione degli atti impugnati; il giudice non ha deciso nel merito tale censura per la cessazione della materia del contendere.
artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.
Sono stati invocati dai ricorrenti a tutela dell’eguaglianza sostanziale, del diritto all’istruzione e dell’assistenza e integrazione delle persone con disabilità; il giudice non ha definito nel merito tali censure.
artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992
Sono stati invocati dai ricorrenti in materia di tutela, integrazione scolastica e sostegno della persona con disabilità; il giudice non ha deciso nel merito le relative censure.
art. 40 l. 449/1997
È stato richiamato dai ricorrenti in materia di sostegno scolastico; la sentenza non ne offre un’interpretazione decisiva nel merito.
art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007
È stato richiamato dai ricorrenti, anche alla luce della sentenza Corte cost. n. 80/2010, in relazione alla quantificazione del sostegno; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato nella sentenza in relazione alla definizione del giudizio, senza una specifica ulteriore applicazione esplicitata nel testo.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione scolastica esegue integralmente, nel corso del giudizio, una misura cautelare che impone la rielaborazione del PEI e l’assegnazione delle ore di sostegno necessarie, e la pretesa azionata risulta così interamente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- Nelle controversie sull’assegnazione del sostegno scolastico a studenti con disabilità, la mancata motivazione dell’assegnazione di un numero di ore ritenuto insufficiente può integrare un profilo di illegittimità suscettibile di valutazione cautelare, soprattutto quando dagli atti emerga una situazione di gravità incidente sull’apprendimento e sulla frequenza scolastica.
- La controversia relativa all’assegnazione del sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall’esecuzione da parte dell’amministrazione della misura richiesta in giudizio, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, ponendole in tutto o in parte a carico dell’amministrazione che ha reso necessario il giudizio.
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