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Sentenza

Sentenza n. 3907/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del parziale diniego all’accesso agli atti, mediante distinti provvedimenti emessi in data 23.7.2025 dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, rispettivamente dal II Reparto – 4^ Divisione e dal V Reparto 12^ Divisione a seguito dell’istanza di accesso agli atti presentata il 15.7.2025 e assunta a prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-in data 16.7.2025;

Giustizia amministrativa202511399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: due provvedimenti di diniego parziale dell'accesso agli atti relativi alle procedure di avanzamento al grado di generale di brigata aerea per gli anni 2023, 2024 e 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere partecipato alle procedure di avanzamento al grado di generale di brigata aerea per gli anni 2023, 2024 e 2025 senza essere iscritto nei relativi quadri di avanzamento, ha chiesto l'accesso ai giudizi di avanzamento, alle graduatorie e ai punteggi dei colonnelli valutati, ai criteri e alle griglie utilizzati dalla Commissione Superiore di Avanzamento, ai verbali e alle schede individuali di attribuzione dei punteggi, alla propria documentazione e alla documentazione caratteristica e matricolare degli ufficiali collocati in posizione antecedente, inclusi gli idonei non promossi. L'Amministrazione ha accolto solo parzialmente l'istanza, consentendo l'accesso ai verbali nelle parti riguardanti il ricorrente e alla documentazione matricolare degli ufficiali promossi, ma negandolo quanto alle graduatorie complete, alle valutazioni e alla documentazione degli ufficiali idonei non promossi, sul presupposto dell'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e del diritto di difesa, nonché degli obblighi di motivazione, dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon andamento e l'erroneità dei presupposti del diniego. Ha sostenuto di avere un interesse qualificato a conoscere l'intero contesto valutativo, al fine di verificare la legittimità della procedura, orientare le proprie difese e valutare se proporre ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'interesse concreto, diretto e attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 riguardi la conoscenza dei documenti e non coincida con l'interesse al ricorso contro l'esito della procedura di avanzamento né con la probabilità di ottenere una pronuncia favorevole o la promozione. Il partecipante alla procedura che non abbia conseguito il risultato perseguito ha un interesse qualificato a conoscere il complesso delle valutazioni effettuate nei confronti dei promossi e dei non promossi, anche per verificare il metro valutativo utilizzato, orientare le proprie tesi difensive e valutare l'opportunità di impugnare l'esito. Tale interesse è stato ritenuto concreto, diretto e attuale e, inoltre, correlato alla conoscenza necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il TAR ha quindi annullato i due dinieghi parziali e ordinato al Ministero della Difesa di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata; tale interesse riguarda la conoscenza dei documenti e non coincide con l'interesse a ottenere l'accoglimento di un eventuale ricorso contro l'esito della procedura.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    La partecipazione alla procedura di avanzamento e il mancato conseguimento del risultato perseguito fondano un interesse qualificato alla conoscenza della documentazione valutativa complessiva, inclusa quella relativa agli altri candidati rilevante per il confronto sul metodo valutativo.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; la necessità può sussistere anche per orientare le difese e valutare l'opportunità di proporre ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa sostiene l'interesse dell'interessato ad acquisire la documentazione necessaria per verificare la legittimità della procedura e predisporre eventuali iniziative giurisdizionali.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    I provvedimenti di diniego devono essere adeguatamente motivati; nel caso concreto l'Amministrazione non ha esplicitato specifiche ragioni idonee a escludere l'interesse qualificato all'accesso.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento, trasparenza e proporzionalità sono stati richiamati a sostegno della pretesa ostensiva.

Massime di principio

  • L'interesse diretto, concreto e attuale richiesto per l'accesso documentale riguarda la conoscenza dei documenti e non si identifica con l'interesse a ottenere una decisione favorevole nell'eventuale giudizio relativo all'atto o alla procedura cui i documenti si riferiscono.
  • Il partecipante a una procedura selettiva che non abbia conseguito il risultato perseguito ha un interesse qualificato ad accedere alla documentazione concernente l'intero contesto valutativo, compresi gli atti relativi agli altri partecipanti, quando tale conoscenza sia funzionale a verificare il criterio o il metro di valutazione utilizzato.
  • L'accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 può essere necessario anche per orientare le tesi difensive e valutare se proporre ricorso; non è necessario che l'istante abbia già dimostrato la fondatezza o l'ammissibilità dell'azione che intende eventualmente promuovere.
  • L'Amministrazione non può negare l'accesso alla documentazione valutativa degli altri partecipanti sulla sola base dell'astratta considerazione che la procedura non comporti una comparazione tra scrutinandi o che l'interessato possa perseguire soltanto una migliore collocazione; l'interesse all'ostensione deve essere valutato autonomamente rispetto alla fondatezza dell'eventuale pretesa sostanziale.
  • Una volta riconosciuto l'interesse qualificato alla conoscenza della documentazione necessaria per la tutela di interessi giuridici, l'Amministrazione deve consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti richiesti, salvo specifiche e adeguatamente motivate ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleStato giuridico e avanzamento
RamiAccesso e trasparenzaForze armate e forze di polizia
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneTutela del terzo

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