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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento: - della determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione per il rilascio del Permesso di Costruire n. 23/2020 del 9.12.2020; - di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compreso il provvedimento del 1.10.2020 prot. n. 22401, avente ad oggetto: “Accoglimento domanda di permesso di costruire – comunicazioni in merito alla pratica edilizia n. 2020/41”, con il quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione per il rilascio del Permesso di Costruire n. 23/2020.

Giustizia amministrativa202100167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione relativi al Permesso di Costruire n. 23/2020, compreso l’atto di determinazione degli oneri comunicato nell’ambito della pratica edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione richiesti per il rilascio del Permesso di Costruire n. 23/2020, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi, incluso il provvedimento comunale di accoglimento della domanda di permesso di costruire con cui erano stati determinati gli oneri di urbanizzazione. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Loreto, ordinando il deposito di una dettagliata relazione aggiornata e di ogni altro atto o documento utile ai fini del giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. L’ordinanza si limita quindi a disporre l’istruttoria e ordina alla segreteria di comunicarla; non contiene una decisione sulla legittimità della liquidazione degli oneri né una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio

    La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione utile all’istruttoria del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneri
RamiEdilizia

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